Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 116 Zone D - Aree per insediamenti produttivi

1. Sono le aree prevalentemente destinate all'insediamento di attività artigianali, industriali, ricettive e produttive in genere.

2. Le zone "D", in base alle caratteristiche urbanistiche, localizzative, e vocazionali si distinguono in:

  1. a) Zone D1 - Aree artigianale e industriali sature;
  2. b) Zone D2 - Aree artigianali e industriali di completamento;
  3. c) Zone D3 - Aree artigianali e industriali di espansione;
  4. d) Zone D4 - Aree destinate ad attività turistico ricettive;
  5. e) Zone D5 - Aree produttive del territorio rurale soggette a particolari prescrizioni;
  6. f) Zona D6 - Aree per deposito macchine ed attrezzi.

3. Compatibilmente con la destinazione di zona, è consentita la realizzazione di magazzini, depositi, servizi aziendali e locali per la commercializzazione dei prodotti. È altresì consentita la realizzazione di uffici, mostre ed esposizioni connesse con l'attività insediata nella misura massima del 35% della SUL.

4. In dette zone è consentita la realizzazione di un solo alloggio per il custode per ogni complesso produttivo (anche se ospita più unità produttive) con una SUL massima mq. 110,0. La superficie non residenziale, a servizio dell'alloggio, non potrà in nessun caso superare il 30% della SUL. È vietata la realizzazione delle sole unità abitative.

5. L'unità abitativa è realizzata contemporaneamente e contestualmente all'attività produttiva a cui è riferita.

6. Prima del rilascio della concessione edilizia, il richiedente sottoscrive un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari, con cui si impegna, per sé e per gli aventi causa, di diritto o successione, a non cedere l'alloggio separatamente dall'attività produttiva e comunque a soggetti non esercenti tale attività. L'alloggio è legato all'attività produttiva in forza delle presenti norme ed è utilizzabile dal proprietario, è inoltre ammesso che il bene sia goduto dai dipendenti dell'attività che svolgono anche mansioni di custodia e guardiania.

7. È cura del proprietario dell'immobile dimostrare, in qualsiasi momento ed a tempo indeterminato, che l'abitazione è funzionale all'attività.

8. È vietato l'insediamento di unità produttive con lavorazioni nocive di qualsiasi genere e natura.

9. È vietato lo scarico di residui di lavorazione, di liquami di fogna e l'emissione nei fumi, senza previa depurazione, secondo le disposizioni impartite dall'U.S.L., dell'Ente Gestore del servizio e dall'Ufficio Tecnico Comunale, nonché in conformità alla Leggi e norme statali e regionali vigenti in materia.