Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 117 Zone D1 - Aree artigianali e industriali sature

1. Sono le aree completate dove i lotti produttivi esistenti sono già edificati con rapporti di copertura e indici di utilizzazione che non consentono nuove ed ulteriori edificazioni.

2. Sulle costruzioni esistenti sono ammesse, con intervento diretto, le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza ivi inclusa la Sostituzione edilizia, gli interventi IP2 ed i locali accessori per la realizzazione di posti auto interrati:

3. Per adeguamenti igienici e funzionali, è consentito un ampliamento una tantum del 20% fino ad un massimo di mq 100 di superficie coperta, anche in deroga al rapporto di copertura esistente e comunque nel rispetto delle distanze indicate al comma 3 dell'art. 118. L'ampliamento si riferisce all'intero edificio anche se costituito da più unità produttive. È consentito, previa acquisizione delle autorizzazioni previste per legge, il superamento del limite di altezza per cicli produttivi che necessitino di particolari impianti.

4. Sono ammesse le seguenti categorie d'uso e funzioni:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Industria ed artigianato produttivo U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.
U2/3 Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/4 Commercio all'ingrosso

5. È vietata ogni attività che risulti in contrasto con l'attività artigianale ed industriale della zona ed in particolare non sono ammessi: U1, U4 /1, U4/2, U4/3, U5, U6, U7, U9.

6. È ammesso il cambio di destinazione d'uso commerciale nella misura del 40% della SUL con il limite massimo di 150 mq, limitatamente alle seguenti tipologie di attività:

  • - Prodotti per l'edilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e da rivestimento, articoli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza, materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia, legnami;
  • - Prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature: articoli di orologeria, ricambi ed accessori per veicoli, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni, attrezzature ed articoli tecnici da ufficio;
  • - Prodotti vari: combustibili, usato, animali vivi ed articoli per il loro allevamento, articoli funebri, acque minerali e bibite confezionate.

7. Nel caso di cambio destinazione d'uso la dotazione di parcheggi privati e pubblici è quella prevista nella tabella di cui all'art 23.

8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente mirano alla riqualificazione complessiva degli edifici adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive che si armonizzino con i caratteri dell'architettura locale e che privilegino l'inserimento paesaggistico ambientale del complesso.

9. Gli interventi di ampliamento devono essere coerenti e conformi al contesto in cui si inseriscono.

10. Gli spazi pertinenziali non edificati, salvo quanto contenuto nelle presenti norme, devono essere mantenuti liberi da costruzioni, anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati.

11. Sono sempre richieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti opere di miglioramento e mitigazione ambientale:

  1. a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  2. b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e superfici permeabili;
  3. c) realizzazioni di recinzioni di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale;
  4. d) muretti di perimetrazione dei lotti, di altezza massima di m 1, fatto salvo particolari condizioni determinati dalla morfologia del terreno e con finitura esterna in conglomerato cementizio a vista, mattoni faccia-vista o pietra locale e tinteggiatura con colori tradizionali.

12. Nell'area indicata negli elaborati del RU come zona D1- (Area Ex Mangimificio Niccolai) sono consentiti gli interventi esplicitati nell'art. 88.