Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 118 Zone D2 - Aree artigianali e industriali di completamento

1. Sono le aree limitrofe agli insediamenti industriali e artigianali esistenti, in parte o completamente urbanizzati, suscettibili di edificazione e completamento con interevento diretto.

2. Le Zone D2*, in corso di edificazione, vengono completate nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri edilizi e urbanistici del precedente PRG Vigente nel termine di vigenza del primo RU.

3. Nelle zone D2 è consentita la nuova edificazione e l'ampliamento degli edifici esistenti nel rispetto dei seguenti parametri:

  • U.f.: 0,45
  • R.c.: 0,35
  • Dc: 5,00 m
  • De: 10,00 m
  • Ds: 5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
  • H. max.: 8,50 m e comunque non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici, e con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni,
  • Parcheggi pubblici e privati: superficie minima definita dall'art. 23

4. Sono ammesse le seguenti categorie d'uso e funzioni:

CATEGORIA D'USO U FUNZIONI
Industria ed artigianato produttivo U2/1 Impianti produttivi, impianti produttivi agro alimentari, artigianato di servizio all'auto (officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto), magazzini, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi, uffici connessi alla produzione, alloggi di servizio.
U2/3 Deposito macchine ed attrezzi di attività produttive che necessitano stoccaggio di materiale
Artigianato di servizio U3/1 Laboratori, botteghe artigianale, laboratori artistici, parrucchieri,estetiste, centri wellnes, lavanderie, prodotti da forno e alimentari, sartorie, riparatori, copisterie, piccole palestre private.
Pubblici Servizi e Commercio U4/4 Commercio all'ingrosso

5. È vietata ogni attività che risulti in contrasto con il carattere artigianale industriale della zona ed in particolare non sono ammessi i seguenti usi: U1, U4 /1, U4/2, U4/3, U5, U6, U7, U9.

6. È ammesso il cambio di destinazione d'uso commerciale nella misura del 40% della superficie complessiva con il limite massimo di 150 mq, limitatamente alle seguenti tipologie di attività:

  • - Prodotti per l'edilizia: articoli idro-termo-sanitari, articoli di ferramenta, colori e vernici, articoli di tappezzeria e da rivestimento, articoli di vetreria, articoli per sistemi di sicurezza, materiali da costruzione ed altri articoli per l'edilizia, legnami;
  • - Prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature: articoli di orologeria, ricambi ed accessori per veicoli, auto e relativi ricambi ed accessori, automotocicli e relativi ricambi ed accessori, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia, articoli per telecomunicazioni, attrezzature ed articoli tecnici da ufficio;
  • - Prodotti vari: combustibili, usato, animali vivi ed articoli per il loro allevamento, articoli funebri, acque minerali e bibite confenzionate.

7. Nel caso di cambio destinazione d'uso la dotazione di parcheggi privati e pubblici è quella prevista nella tabella di cui all'art 23.

8. I nuovi edifici sono progettati secondo criteri e principi della bioarchitettura nel rispetto del contesto in cui si inseriscono secondo tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive tipiche dell'architettura locale.

9. Gli spazi pertinenziali non edificati, salvo quanto contenute nelle presenti norme, devono essere mantenuti liberi da costruzioni, anche provvisorie, nonché da depositi di qualsiasi tipo, se non autorizzati, e devono essere sistemati con interventi di mitigazione e miglioramento paesaggistico e ambientale in particolare:

  1. a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  2. b) sistemazione a verde con essenze erbacee e arbustive autoctone le aree a verde privato e permeabili all'interno dei lotti.

10. Le recinzioni del lotto, devono avere un'altezza massima di m 2,00, disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale. Gli eventuali muretti di perimetrazione di lotti, a meno di esigenze legate alla morfologia e sostegno del terreno devono avere un'altezza massima di m 1,00, con finitura esterna in conglomerato cementizio a vista, mattoni faccia-vista o pietra locale e tinteggiatura con colori tradizionali.