Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 120 Zone D4 - Aree destinate ad attività turistico ricettive

1. Sono le aree esistenti parzialmente o totalmente edificate destinate ad attività turistico- ricettive presenti sia nel territorio rurale, che all'interno delle UTOE.

2. In queste aree e sul PEE, fermo restando quanto prescritto per gli edifici e complessi compresi nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. 44, 45, 46, 47, 48 e 49 e di quanto contenuto nelle schedature sono ammesse con intervento diretto le categorie di intervento ammesse dalla classe di appartenenza ovvero dall'art. 82 delle presenti norme.

3. Per adeguamenti igienici, funzionali e per il miglioramento qualitativo dell'offerta turistico - ricettiva è consentito, salvo vincoli di inedificabilità( fascia di rispetto stradale, vincolo cimiteriale) e se esterni all'area di tutela paesaggistica dei BSA( L9 del PTCP 2000), l'ampliamento delle attività esistenti, nel limite massimo, per tutti gli interventi, di 6.000 mc pari a 1.818 mq di SUL per ciascun ambito D4 individuato dal RU,, con le modalità e le prescrizioni contenute nel successivo comma e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

R.c.: 0,50
Dc: 5,00 m
De: 10,00 m
Ds: 5,00 m coi limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
H. max.: non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici, e con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
Parcheggi pubblici e privati: superficie minima definita dall'art. 23
Superficie a verde: 10 mq di per ogni camera o per ogni due coperti.

4. L'ampliamento, una tantum, della singola attività non può superare i 1.200 mc pari a 364 mq di SUL ed è prioritariamente attuato mediante il cambio di destinazione d'uso del patrimonio edilizio - urbanistico compreso nelle zona D4 non destinato ad attività ricettiva,

5. Là dove l'ampliamento non possa essere realizzato tramite il cambio di destinazione ma richieda un intervento di nuova edificazione, questo potrà essere attuato solo salvaguardando i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale e dunque solo tramite l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti appartenenti alla classe IV e V. Tali ampliamenti, limitatamente alla struttura situata in loc. Lago di Cornia, sono ammessi purché realizzati con le stesse tecnologie e materiali del volume che viene ampliato.

6. L'intervento è subordinato alla presentazione di un PRU esteso all'intero complesso ricettivo che, con adeguate motivazioni, dimostri la necessità dell'intervento in relazione al miglioramento qualitativo dell'offerta, in base alle priorità ed alle esigenze di seguito fissate:

  1. a) adeguamento igienico - sanitario - funzionale (cucine, servizi igienici, servizi comuni, etc);
  2. b) servizi complementari all'attività ricettiva per la differenziazione dell'offerta (sale riunioni, sale degustazione, sale polivalenti da utilizzare per l'organizzazione di corsi legati alla tradizione locale per gli ospiti);
  3. c) servizi per il benessere della persona e la destagionalizzazione (sauna, centri benessere, vinoterapia, palestre);
  4. d) completamento e potenziamento dell'offerta (creazioni di nuovi posti letto che permettano di ospitare comitive, viaggi organizzati, ecc).

7. Sono altresì consentiti: l'installazione, esclusivamente su suolo privato, di verande e/o strutture in genere (dehors), previo atto di assenso/eventuale autorizzazione paesaggistica, tali da configurare spazi chiusi e funzionali agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tali manufatti devono essere realizzati con materiali leggeri e con tecnologie reversibili e rimosse al cessare dell'attività. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 196 della L.R. 65/2014;

  1. a. quando sia dimostrata l'impossibilità di collocazione in volumetrie esistenti, la realizzazione di volumi tecnici atti ad ospitare impianti tecnologici tali da rispettare le dimensioni strettamente necessarie, in osservanza alle norme vigenti in materia, in occasione della richiesta di permesso di costruire e che eccedono i 30 mc di volume.
  2. b. Gli ampliamenti si inseriscono organicamente nel complesso edilizio esistente proponendo soluzioni progettuali coerenti con l'ambiente e l'architettura ed adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive dell'architettura locale.
  3. c. È ammesso il cambio di destinazione d'uso in U5/1-2-3-4-5 e U9/1, U9/2 e le funzioni compatibili, sono quelle connesse agli usi indicati.

8. Gli spazi pertinenziali non edificati, sono sistemati a verde con essenze erbacee e arbustive autoctone che garantiscono il corretto inserimento nel paesaggio ed un basso impatto visivo dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

9. Nell'unica area destinata a campeggio sono consentite ristrutturazione e riorganizzazione funzionale del complesso ricettivo, è inoltre consentita l'installazione di strutture prefabbricate per l'ospitalità ed i servizi collettivi semplicemente ancorate terra, senza alcuna modifica morfologica allo stato dei luoghi, utilizzando tecniche costruttive completamente rimovibili e reversibili. L'installazione è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo garantito da apposite polizze fideiussorie a favore dell'AC, con cui il proponente si impegna a non modificare la destinazione d'uso ricettiva, alla rimozione delle strutture nel caso di cessazione dell'attività, nonché a demolire tutti i manufatti indecorosi o precari. L'inadempienza comporta la demolizione e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo di costruzione del manufatto al momento in cui è constatata l'inadempienza stessa.

10. Gli interventi di cui al comma 11 sono consentiti, previa presentazione di idoneo titolo abilitativo, corredato da un progetto esteso all'intera area occupata dal campeggio esistente che descriva:

  1. a) l'organizzazione e le esigenze dell'attività ricettiva produttive;
  2. b) l'indicazione delle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti, nonché le dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche necessarie;
  3. c) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell'attività ricettiva con le relative forme di garanzia per l'AC.

11. Tutti gli interventi ricadenti in territorio rurale devono conservare la qualità architettonica e paesaggistica dell'insediamento e della sua storica e consolidata relazione col contesto agricolo circostante, pertanto vanno mantenuti e salvaguardati:

  1. a) il tessuto agrario a maglia fitta con prevalenza dell'olivo esistente;
  2. b) gli elementi dell'organizzazione degli spazi verdi quali viabilità poderale, piante arboree e siepi da ripristinare nelle parti alterate;
  3. c) tutti gli elementi costituenti la tessitura agraria quali terrazzamenti, rete scolante, ciglionamenti.