Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 121 Zone D5 - Cantine e allevamenti zootecnici esistenti

1. Sono aree produttive esistenti nel territorio rurale ad uso cantina ed allevamento zootecnico a carattere industriale e comunque eccedenti le capacità produttive del fondo/ azienda.

2. Sugli edifici esistenti sono ammesse le categorie di intervento consentite dalla classe di appartenenza ivi inclusa la Sostituzione edilizia, gli interventi IP2 ed i locali accessori per la realizzazione di posti auto interrati:

3. È ammessa la nuova edificazione in ampliamento degli impianti esistenti nel limite e disponibilità del dimensionamento massimo ammissibile pari a 8942 mq e nel rispetto dei parametri urbanistici qui specificati:

Uf 0.3
H max 8m salvo particolari esigenze tecniche ed impiantistiche
Dc: 5,00 m
De: 10,00 m
Ds: 5,00 m con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
H. max.: non superiore a quella degli edifici esistenti, salvo eventuali volumi tecnici e strumentali per esigenze produttive, con i limiti di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada.

4. Il progetto di ampliamento è esteso a tutto l'insediamento, aree e pertinenze in incluse, e propone soluzioni e misure tese a ridurre l'impatto visivo degli impianti (silos...) e migliorarne l'inserimento paesaggistico ed ambientale dell'attività produttiva. Deve essere assicurata una buona dotazione di spazi aperti opportunamente progettata, relazionata al contesto paesaggistico e dotata di equipaggiamento vegetale. La scelta delle specie arboree e arbustive, utili ad integrare piuttosto che a nascondere e creare barriere, deve essere coerente al contesto paesaggistico.

5. La dotazione di parcheggi pubblici e privati sono realizzate con una buona dote di equipaggiamento vegetale opportunamente progettata in relazione al contesto paesaggistico, in modo da rendere gradevoli esteticamente i luoghi e nel contempo migliorare il microclima.

6. Le aree a parcheggio (sia pubblico che privato) afferenti l'intervento di ampliamento, sono reperite all'interno della zona omogenea. È facoltà dell'Amministrazione autorizzare la monetizzazione degli standard a parcheggio pubblico.

7. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione delle volumetrie in ampliamento è subordinato alla stipula di atto unilaterale d'obbligo, da registrare a spese del richiedente, nel quale il titolare/imprenditore si impegna a:

  1. a. Non modificare la destinazione d'uso né ad utilizzare le volumetrie in ampliamento per funzioni diverse da quelle originariamente autorizzate;
  2. b. Demolire le volumetrie in ampliamento, in caso di cessazione dell'attività, ed a ricollocarle a fini agricoli aziendali per annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva dele aziende attraverso meccanismi perequativi.

8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono mirare alla riqualificazione complessiva degli edifici adottando tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive che si armonizzano con i caratteri dell'architettura locale e che privilegino l'inserimento paesaggistico ambientale del complesso.

9. Gli interventi di ampliamento devono essere coerenti e conformi al contesto in cui si inseriscono.

10. Sono sempre richieste, nel caso di interventi edilizi, le seguenti opere di miglioramento e mitigazione ambientale:

  1. a) creazione di fasce alberate della profondità di m 5,00 con alberature di alto fusto lungo il confine di zona, nonché lungo la viabilità esterna;
  2. b) sistemazione delle aree a verde privato con essenze erbacee e arbustive autoctone e superfici permeabili;
  3. c) realizzazioni di recinzioni in materiale metallico di altezza massima di m 2,00 con disegni semplici e colori consoni al contesto ambientale;