Art. 123 Zone F per attrezzature ed impianti d'interesse generale
1. Comprendono le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444.
2. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F si suddividono in:
- a) ZONE F1 per attrezzature di interesse comune;
- b) ZONE F2 per attrezzature scolastiche;
- c) ZONA F3 per attrezzature sportive;
- d) ZONE F4 aree verdi;
- e) ZONE F5 aree destinate alla mobilità e parcheggi.
3. Nelle zone F si procede con intervento edilizio diretto, di iniziativa pubblica o privata, su progetto plani-volumetrico esteso all'intera area interessata. Le Amministrazioni Pubbliche possono realizzare le opere secondo le effettive e documentate esigenze, salvo il rispetto delle norme di legge e dei valori ambientali.
4. I parcheggi pubblici a servizio dell'attrezzatura dovranno essere adeguati alla specifica funzione, e in ogni caso non inferiori a 10 mq/100 mc. Se l'attrezzatura o il servizio non prevede l'accesso del pubblico, l'atto che approva il progetto plani-volumetrico autorizza a rilasciare il titolo abilitativo all'attività edilizia in deroga alle quantità minime di parcheggi stabilite da norme di legge o da questo RU. L'area scoperta residua del lotto è sistemata a verde.