Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 127 Zone F4 - Aree verdi

1. Le zone F4 sono destinate a migliorare la qualità della vita urbana e, dal punto di vista del servizio offerto, si suddividono in:

attrezzatura o impianto simbolo
Verde Pubblico Attrezzato VPA
Verde di Connettività Urbana VPC
Verde Privato VP

2. Le zone contrassegnate VPA sono destinate prioritariamente alla conservazione e alla formazione di giardini e parchi pubblici.

3. Nei giardini e parchi pubblici possono essere installati chioschi stagionali per somministrare al pubblico alimenti, bevande e gelati; i chioschi sono realizzati su progetto pubblico o privato sottoposto al parere della CEC e della CCP. Se il progetto è proposto da un privato, l'AC stipula col richiedente un'apposita convenzione, che stabilisce in particolare la durata l'eventuale canone di concessione del suolo pubblico, il periodo e l'orario d'apertura, i generi somministrati, l'obbligo di rimuovere il chiosco al termine della concessione, a cura e spese del concessionario, adeguate garanzie prestate dal concessionario per l'adempimento degli obblighi contratti. In ogni caso il progetto garantisce la qualità estetica e l'armonioso inserimento del chiosco, anche prevedendo opportuni trattamenti del suolo, elementi d'arredo urbano e piante ornamentali. Con le stesse modalità e garanzie l'AC può affidare a terzi anche la gestione di chioschi realizzati o proposti con progetto pubblico.

4. Le aree a verde di connettività urbana VPC sono inedificabili ed hanno la funzione di mantenere e stabilire collegamenti fra le aree verdi presenti o previste negli insediamenti urbani al fine di realizzare una rete continua di spazi adibiti a verde. Possono essere usate per percorsi pedonali e piste ciclabili con vincolo ad uso pubblico per migliorare la connettività tra le varie parti del Capoluogo. Dette aree non sono lasciate incolte, ma sono sistemate e mantenute nel tempo con erbe, fiori, arbusti, alberi, ornamenti ed opere d'arte che abbelliscano i luoghi senza ostacolare la visuale o intralciare la viabilità e possono essere arredate con panchine e aiuole.

5. Le zone a verde privato (VP) sono individuate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della Legge 17.08.1942, n. 1150, a tutela di giardini o aree alberate di pregio o spazi liberi da salvaguardare, adiacenti a complessi edilizi.

6. Nelle zone a verde privato è privilegiato il mantenimento dell'area a verde e delle culture/alberature esistenti, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggisti. Sono tuttavia ammessi gli usi U1/3 e U5/4, a condizione che tali interventi non creino delle cesure con il paesaggio circostante e siano realizzati nel rispetto della morfologia del terreno. Nel complesso tali interventi devono contribuire ad una ricucitura dei tessuti urbani con il contesto agricolo.

7. L'abbattimento o la sostituzione delle alberature è autorizzata dal Sindaco che può ordinare la sistemazione, la manutenzione, il ripristino di queste zone nel caso di situazione di forte degrado.