Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 128 Zone F5 - Aree destinate alla mobilità e ai parcheggi

1. Dal punto di vista del servizio offerto, le zone F4 si suddividono in:

attrezzatura o impianto simbolo
Rete ferroviaria
Viabilità pubblica esistente
Viabilità pubblica di progetto
Parcheggi pubblici esistenti p
Parcheggi pubblici da ampliare p*
Parcheggi pubblici progetto P
Parcheggi convenzionati di progetto PC

2. L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

3. Nelle aree destinate alla viabilità si possono realizzare:

  1. a) ampliamenti delle strade esistenti;
  2. b) impianti di verde d'arredo stradale;
  3. c) canalizzazioni d'infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc.);
  4. d) aree di parcheggio con relativi servizi, in aggiunta a quelle previste dalle norme di zona;
  5. e) aree attrezzate per la distribuzione di carburanti per autotrazione e per il servizio agli autoveicoli, limitatamente alle aree individuate e contrassegnate negli elaborati grafici del RU.

4. Salve le ipotesi di cui ai commi 7 e 8, gli spazi di sosta e parcheggio sono realizzati ovunque possibile con pavimentazione non impermeabilizzante e solo in subordine con lastricatura o asfaltatura; in ogni caso devono essere dotati d'elementi d'arredo urbano, come marciapiedi e cordonati, verde d'abbellimento, panchine ecc.; in ogni caso è garantita la continuità dei percorsi pedonali, il cui raccordo con il piano stradale deve essere agevole per i disabili.

5. In ogni spazio destinato a parcheggio pubblico, è realizzato e segnalato almeno un posto macchina per disabili ogni venticinque posti auto o frazione di venticinque.

6. Gli stalli di sosta disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) sono delimitati da strisce ed hanno larghezza non inferiore a m 2,50; tale aumento rispetto al minimo di legge, pari a m 2,3039, è necessario per l'aumento della larghezza media delle autovetture.

7. Nelle zone destinate a parcheggio convenzionato indicate nell'elaborato RU-P-04 possono essere realizzati: nel sottosuolo autorimesse collettive interrate private con posti auto aperti, e in superficie, parcheggi pubblici o ad uso pubblico da cedere in diritto di superficie all'AC.

8. Il soggetto che realizza l'autorimessa collettiva, previa stipula d'apposita convenzione, s'impegni a realizzare ed a cedere in proprietà o in diritto di superficie per almeno 90 anni, gratuitamente all'AC il parcheggio pubblico di superficie.

9. L'AC può affidare a terzi la gestione delle aree di parcheggio pubblico, previa stipula d'apposita convenzione che fissi durata della concessione, modalità, orari e tariffe del servizio ed attribuisca al concessionario l'onere di manutenzione dell'area e delle relative attrezzature.

39 DPR 16.12.1992, n. 495 Regolamento d'attuazione del codice della strada, art. 149.