Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 129 Percorsi pedonali e ciclabili

1. La realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e marciapiedi è obiettivo prioritario per l'AC, a questo scopo il RU nell'elaborato RU-P-06 ha individuato con apposito segno i marciapiedi ed i percorsi pedonali esistenti e di progetto.

2. L'elaborato RU-P-06 è documento con valore programmatorio di cui l'Ente dovrà tener conto nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche nonché per gli interventi di adeguamento alla norma per l'abbattimento delle barriere architettonico.

3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e 2 sono fissati i seguenti criteri per la realizzazione e l'adeguamento dei percorsi per l'utenza debole.

4. Nel perimetro dei centri abitati, in ogni strada o spazio aperto al pubblico passaggio, se non espressamente vietato, è riservato ai pedoni un passaggio pavimentato, continuo, di larghezza non inferiore a cm 120, privo di gradini, ostacoli e asperità, con pendenza non superiore all'8%, separato e protetto dal traffico veicolare e completamente libero fino all'altezza di cm 240 dal suolo.

5. Normalmente i percorsi pedonali sono pavimentati con materiali diversi dalla sede veicolare; nelle zone A i percorsi pedonali sono pavimentati in pietra locale a conci regolari, escluso l'opus incertum.

6. Nel progettare ed eseguire lavori stradali si assicura la continuità dei percorsi pedonali.

7. Chiunque interrompa, anche temporaneamente e/o parzialmente, la continuità del passaggio pedonale di sezione cm 120 x 240 o ne renda comunque più difficile o pericolosa la percorrenza, in particolare ai disabili e alle carrozzine per bambini, è punito con il ripristino a proprie spese e con la sanzione amministrativa d'importo non inferiore al massimo di legge, in aggiunta a qualsiasi altra sanzione.

8. Nessun aggetto o sporgenza di qualsiasi tipo è ammessa tra il piano del marciapiede o del passaggio pedonale e la quota di 220 cm.

9. Nel perimetro dei centri abitati, lungo le principali direttrici, e lungo le strade regionali e provinciali, in particolare lungo i tracciati d'interesse paesaggistico europeo di cui all'art. 52, possono realizzate piste ciclabili. Le piste ciclabili hanno larghezza di almeno m 1,50, sono fisicamente separate dalla sede stradale destinata agli autoveicoli, sono adeguatamente segnalate ed hanno fondo di colore diverso da quello della sede stradale riservata agli autoveicoli.

10. La mobilità in bicicletta è agevolata in tutto il territorio comunale, anche con l'istallazione di rastrelliere e segnaletica.