Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 130 Zone a vincolo speciale

1. Sono costituite a protezione delle strade esistenti o di progetto, dei corsi d'acqua, dei cimiteri e della rete ferroviaria.

2. Le fasce di rispetto stradali sono individuate indicativamente negli elaborati RU-P-03 e RU- P-04 solo per le strade regionali, provinciali, comunali; pertanto ai fini delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada fa fede lo stato di fatto e la reale tipologia delle strade.

3. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualunque costruzione o manufatto (tettoia, muro, pergolato, piscine...) e il mutamento delle colture agricole e forestali, se ciò inficia lo scopo per cui la protezione è istituita; si possono realizzare, per iniziativa pubblica, tutte le attrezzature ed i manufatti a corredo o necessari alla sicurezza e alla manutenzione delle strade.

4. Nelle aree di protezione dei cimiteri è permesso realizzare, ad iniziativa pubblica o privata, attrezzature e edifici strettamente necessari alla gestione o al servizio dei cimiteri stessi.

5. Le parti delle aree di cui al presente articolo che si sovrappongano ad altre previsioni di piano che prevedano l'edificabilità concorrono al calcolo dei parametri urbanistici, ma possono essere utilizzate solo per aree verdi o parcheggi senza attrezzature, in aggiunta o a costituzione della quota prescritta dai parametri urbanistici di zona.

6. Nelle fasce di rispetto ferroviario è vietata qualunque costruzione e il mutamento delle colture agricole e forestali, se ciò inficia lo scopo per cui la protezione è istituita; si possono realizzare, per iniziativa pubblica, tutte le attrezzature ed i manufatti a corredo o necessari alla sicurezza e alla manutenzione della rete ferroviaria.

7. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo gli edifici legalmente esistenti all'approvazione di questo RU possono essere ampliati solo dalla parte opposta, dell'attrezzatura, del corso d'acqua, della strada o della rete ferroviaria oggetto di protezione, se l'ampliamento non è vietato da norme di legge o di piano.

8. Per la disciplina delle aree soggette al cosiddetto "vincolo idrogeologico", si fa riferimento al R.D. 30.12.1923, n. 3267, al Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 24.01.1969, alla Legge 08.08.1985, n. 431, alla Legge regionale 19.02.1979, n. 10 e successive modificazioni, alla DCR 19.07.1988, n. 296, alla Legge regionale 21.03.2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" ed al relativo Regolamento d'attuazione 05.09.2001, n. 44, in quanto applicabili.