Art. 139 Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale
- a) Su tutto il territorio comunale le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne e loro modifiche, parcheggi e viabilità, devono essere contenute mediante:
- - il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni e che, comunque, consenta l'assorbimento delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti o coperture non impermeabilizzanti;
- - l'utilizzazione di materiale costruttivo e da rivestimento idoneo a mantenere la permeabilità dei suoli per la realizzazione di parcheggi e viabilità;
- - l'installazione di depositi di accumulo prima pioggia quando non sia verificata la funzionalità delle reti idrogeologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto in questione.