Art. 140 Opere di difesa idraulica
- a) Potrà essere prevista la realizzazione di opportune opere di difesa idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali, casse di espansione) per il contenimento e laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua; il posizionamento e dimensionamento delle suddette opere dovrà essere funzionale alla eliminazione del rischio idraulico.
- b) Le nuove opere di regimazione idraulica previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione con specie riparie autoctone, alla risalita delle specie acquatiche e al generale miglioramento della qualità biologica e della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
- c) Nelle casse di espansione sarà vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi potranno essere allocati impianti sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e impianti di arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di sommersione.
- d) Valgono le disposizioni di cui alla L.R. 21/2012 "Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".