Art. 144 Valutazione di compatibilità delle trasformazioni rispetto agli acquiferi sotterranei
- a) Gli interventi ricadenti nelle classi di sensibilità degli acquiferi dovranno essere effettuati in ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina delle Aree sensibili di classe 1 e 2 riportate nell'art. 144.
- b. Per le nuove previsioni ricadenti nelle Aree di sensibilità 1, oltre alle prescrizioni di cui sopra, a livello di Piano Attuativo e comunque precedentemente alla presentazione dei progetti esecutivi, per il rilascio delle concessioni edilizie, dovrà essere presentato uno studio di dettaglio atto a dimostrare la loro compatibilità con gli obbiettivi di Tutela degli acquiferi, il quale, oltre a qualsiasi elemento aggiuntivo che si voglia apportare per una migliore definizione idrogeologica dell'ambito territoriale intervento, come misura minima dovrà contenere:
- 1. censimento pozzi;
- 2. schema della circolazione idrica sotterranea;
- 3. previsione di qualità e quantità delle sostanze inquinanti infiltrate o a rischio d'infiltrazione;
- 4. descrizione delle metodologie adottate per la riduzione del tempo di transito delle sostanze inquinanti o a rischio di inquinamento, inteso come tempo impiegato da una particella d'acqua per percorrere, in infiltrazione verticale, lo spessore dello strato di protezione dell'acquifero, ovvero la porzione di terreno, saturo o non saturo, che sovrasta l'acquifero;
- 5. definizione del grado di probabilità del rischio di inquinamento;
- 6. l'entità degli usi idrici in atto nell'ambito territoriale di intervento;
- 7. definizione del grado di protezione (confinamento) dell'acquifero interessato.