Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 144 Valutazione di compatibilità delle trasformazioni rispetto agli acquiferi sotterranei

  1. a) Gli interventi ricadenti nelle classi di sensibilità degli acquiferi dovranno essere effettuati in ottemperanza a quanto previsto dalla Disciplina delle Aree sensibili di classe 1 e 2 riportate nell'art. 144.
  2. b. Per le nuove previsioni ricadenti nelle Aree di sensibilità 1, oltre alle prescrizioni di cui sopra, a livello di Piano Attuativo e comunque precedentemente alla presentazione dei progetti esecutivi, per il rilascio delle concessioni edilizie, dovrà essere presentato uno studio di dettaglio atto a dimostrare la loro compatibilità con gli obbiettivi di Tutela degli acquiferi, il quale, oltre a qualsiasi elemento aggiuntivo che si voglia apportare per una migliore definizione idrogeologica dell'ambito territoriale intervento, come misura minima dovrà contenere:
    1. 1. censimento pozzi;
    2. 2. schema della circolazione idrica sotterranea;
    3. 3. previsione di qualità e quantità delle sostanze inquinanti infiltrate o a rischio d'infiltrazione;
    4. 4. descrizione delle metodologie adottate per la riduzione del tempo di transito delle sostanze inquinanti o a rischio di inquinamento, inteso come tempo impiegato da una particella d'acqua per percorrere, in infiltrazione verticale, lo spessore dello strato di protezione dell'acquifero, ovvero la porzione di terreno, saturo o non saturo, che sovrasta l'acquifero;
    5. 5. definizione del grado di probabilità del rischio di inquinamento;
    6. 6. l'entità degli usi idrici in atto nell'ambito territoriale di intervento;
    7. 7. definizione del grado di protezione (confinamento) dell'acquifero interessato.