Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 145 Tutela dei corsi d'acqua

1. Si confermano ed attuano i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, commi 3-6, della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, n. 72. Le misure riguardano il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti ed elencati di seguito.

NOME CORSO D'ACQUACODICE
FIUME ARBIASI706
FOSSO ARBIOLASI844
BORRO ARGENNA DELL'SI15
FOSSO CAGLIANOSI1220
BOTRO CANICCHIA DI E TRAMONTISI307
TORRENTE CARFINISI2515
BORRO CERCHIAIO DEL E DEL FAGGETTOSI1052
FOSSO FORNACE DELLA E PALAGIONESI1196
TORRENTE GENA E BORRO DI CANICCHIASI2636
BOTRO GRANAIO DEL O DI CELDASI349
BORRO GUALDACCIO DELSI103
TORRENTE PESA E BORRO DI SI2750
BOTRO RITORTISI440
BOTRO SERCHIO DEL E DI CAMBOLLISI463
TORRENTE STAGGIASI2867
TORRENTE STROLLASI2878

2. Sono escluse dalle prescrizioni di cui al comma 1:

  • - le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso;
  • - le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che non siano diversamente localizzabili, non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua, non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali e non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.
  • c) Sui corsi d'acqua di cui all'elenco del comma 1, come aggiornato dal Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone, valgono le disposizioni di cui all'Art.1 della L.R. 21/2012 "Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua"