Art. 145 Tutela dei corsi d'acqua
1. Si confermano ed attuano i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36, commi 3-6, della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, n. 72. Le misure riguardano il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di ml. 10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali, ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti ed elencati di seguito.
NOME CORSO D'ACQUA | CODICE |
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FIUME ARBIA | SI706 |
FOSSO ARBIOLA | SI844 |
BORRO ARGENNA DELL' | SI15 |
FOSSO CAGLIANO | SI1220 |
BOTRO CANICCHIA DI E TRAMONTI | SI307 |
TORRENTE CARFINI | SI2515 |
BORRO CERCHIAIO DEL E DEL FAGGETTO | SI1052 |
FOSSO FORNACE DELLA E PALAGIONE | SI1196 |
TORRENTE GENA E BORRO DI CANICCHIA | SI2636 |
BOTRO GRANAIO DEL O DI CELDA | SI349 |
BORRO GUALDACCIO DEL | SI103 |
TORRENTE PESA E BORRO DI | SI2750 |
BOTRO RITORTI | SI440 |
BOTRO SERCHIO DEL E DI CAMBOLLI | SI463 |
TORRENTE STAGGIA | SI2867 |
TORRENTE STROLLA | SI2878 |
2. Sono escluse dalle prescrizioni di cui al comma 1:
- - le opere idrauliche, le opere di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso;
- - le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che non siano diversamente localizzabili, non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua, non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali e non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.
- c) Sui corsi d'acqua di cui all'elenco del comma 1, come aggiornato dal Piano di assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone, valgono le disposizioni di cui all'Art.1 della L.R. 21/2012 "Disposizioni Urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua"