Art. 14 Rilascio dei titoli abilitativi
1. Il permesso di costruire è condizionato al rispetto dei seguenti criteri:
- a) paesaggistico e ambientale: per la più rigorosa tutela di quei valori estetici, paesaggistici ed ecologici;
- b) produttivo: affinché sia garantito, nelle zone agricole, il mantenimento della capacità produttiva esistente e potenziale e sia tendenzialmente promosso lo sviluppo agro-silvo-pastorale;
- c) fondiario: per evitare il frazionamento e favorire il riaccorpamento delle proprietà, e comunque per produrre assetti unitari nel rapporto suolo-edifici nelle varie proprietà;
- d) storico-culturale: per promuovere, ripristinare, recuperare e restaurare le tipologie insediative tradizionali e, nelle zone agricole, le sistemazioni idraulico-agrarie e forestali.