Art. 17 Parametri urbanistici - edilizi
1. L'attuazione degli interventi previsti dal RU avviene in riferimento dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito esplicitati.
2. Volume del fabbricato (V): misurato in metri cubi [mc]. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico.
3. Superficie utile lorda (SUL): misurata in mq. Il REC e le presenti norme disciplinano i criteri e le modalità di calcolo volumetrico6
4. Volumi tecnici (Vt): Definizione contenuta nel REC all'art. 5 punto 1.23.
5. Numero dei piani (Np): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.16
6. Altezza degli edifici (H): Le altezze massime ammesse per gli edifici oltre ad essere regolate dalle leggi e regolamenti vigenti in zone sismiche, (D.M. 3/03/1975) sono stabilite specificamente per le diverse zone territoriali omogenee. Le modalità e i criteri di calcolo sono definiti dal REC.
7. Distanza dai confini (Dc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.
8. Distanza degli edifici dalle strade (Ds): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.
9. Distanza fuori terra tra edifici (De): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.20.
10. Superficie utile abitabile/agibile di calpestio (Sua): Definizione contenuta nel REC all'art. 6 punto 1.9.
11. Rapporto di copertura (Rc): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.
12. Indice di fabbricabilità territoriale (It): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.
13. Indice di fabbricabilità fondiario (If): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.
14. Indice di Utilizzazione territoriale (Ut): indica la massima SUL edificabile per ogni metro quadro di St, pertanto esprime il rapporto tra la SUL e la St in mq/mq.
15. Indice di Utilizzazione fondiario (Uf): Il REC dà la definizione urbanistica e determina i criteri e le modalità di calcolo.
16. Utilizzazione degli indici nelle aree di pertinenza: quando su un'area sia avvenuta l'utilizzazione completa degli indici di fabbricabilità, non può essere ammessa una richiesta volta a utilizzare nuovamente, parzialmente o totalmente detti indici (escluso il caso di demolizione e ricostruzione), anche nel caso di successivo frazionamento dell'area.
6 Eliminata e sostituita dalla definizione contenuta nel Regolamento Edilizio Intercomunale vigente redatto in linea con il Regolamento di Attuazione dell'art. 144 della Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n 1 approvato dalla la Giunta Regionale Toscana il 29 ottobre 2013.