Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 19 Standard Urbanistici

1. Il Regolamento urbanistico assume come standard residenziale 100 mc/ab per gli interventi posti nelle zone assimilate alle zone B e C.

2. In riferimento alle zone, sono dettati i seguenti standard:

  1. a) insediamenti residenziali:
    istruzione mq/ab 4,50
    attrezzature collettive mq/ab 2,00
    verde pubblico mq/ab 9,00
    parcheggi pubblici mq/ab 4,00
  2. b) insediamenti produttivi, artigianali e industriali: per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
  3. c) insediamenti di carattere commerciale e direzionale: per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di cui almeno la metà destinati a parcheggi. Per le zone A, per le zone B da attuare con intervento diretto, tali quantità possono essere ridotte alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

3. Per le nuove costruzioni e per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano aumento di carico urbanistico, derivante dall'aumento delle unità immobiliari e/o dal mutamento di destinazione d'uso, è prescritta la dotazione di appositi spazi per parcheggio privato e pubblico come definito nell'art. 22.