Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 20 Interventi urbanistici ed edilizi

1. Le tipologie degli interventi edilizi sono definite e disciplinate dalle vigenti norme di legge statale e regionale, salvo quanto diversamente specificato nelle presenti norme.

2. Ogni modifica della legislazione statale o regionale nella definizione delle categorie di intervento e dei titoli abilitativi determina l'automatica e conseguente variazione della disciplina di seguito riferita. In caso di contrasto tra norme di legge e le presenti norme si applicheranno esclusivamente le prime.