Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 21 Categorie di intervento

1. Gli interventi di MO (manutenzione Ordinaria), MS (manutenzione Straordinaria), RRC (Restauro e risanamento conservativo), SE (Sostituzione Edilizia) ed AV (addizioni volumetriche), sono definiti dalla normativa regionale vigente;

2. Il Regolamento Urbanistico, in accordo con la normativa vigente, articola gli interventi di ristrutturazione edilizia in:

2.1 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC1"

Sono quegli interventi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi
CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - Le caratteristiche tipologiche delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);
  • - La quota di imposta dei solai, ad esclusione della prima struttura orizzontale nei limiti sotto specificati;
  • - i particolari architettonici e le finiture di pregio;
  • - inalterate le facciate salvo, modifiche puntuali;

COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:

  • - modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. Medi;
  • - la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi;
  • - l'installazione di soppalchi.
  • - il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 8 febbraio 2010 n. 5.Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
  • - l'apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.2 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC2":

Sono quegli interventi, finalizzati o meno alla modifica della destinazione d'uso, rivolti a trasformare l'organismo edilizio, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e formali, mediante un insieme sistematico di opere, capaci di garantire la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi

CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - La tipologia delle strutture verticali ed orizzontali (a puro titolo di esempio: muratura portante in pietra o mattone, solai in travi e travicelli in legno...);
  • - i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale;
  • - la composizione generali dei prospetti;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione

COMPRENDONO, salvo i caratteri architettonici degli immobili:

  • - la modifica della quota di imposta dei solai purché l'intervento non comporti una modifica complessiva dei prospetti;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm. medi,;
  • - aumento della SUL all'interno della sagoma dell'edificio;
  • - modifiche puntuali dei prospetti nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate;
  • - la chiusura di logge e porticati solo tramite apposizione di infissi
  • - il recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 8 febbraio 2010 n. 5. Le volumetrie così recuperate a fini abitativi, non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale
  • - apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.3 "interventi di ristrutturazione edilizia conservativa RC3":

Gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi:

CONSERVANO:

  • - L'involucro dell'edificio;
  • - Inalterato il volume lordo fatta eccezione degli incrementi dovuti all'ispessimento dell'involucro edilizio per il miglioramento energetico dell'edificio e/o dei livellamenti del terreno che comportano una variazione dell'altezza in misura minore uguale al 2%.;
  • - la composizione generale dei prospetti rimasti inalterati e/o che conservano i criteri compositivi originari tipici dell'architettura tradizionale.
  • - i particolari architettonici e le finiture tipiche dell'architettura tradizionale rilevabili;

COMPRENDONO:

  • - lo svuotamento dell'edificio;
  • - la modifica generale dei prospetti nel rispetto delle regole compositive;
  • - l'abbassamento della quota di calpestio della prima struttura orizzontale appoggiata al terreno nell'ordine di 50 cm.;
  • - aumenti di SUL all'interno della sagoma dell'edificio.
  • - apertura di lucernari su ambienti destinati ad abitazione permanente e non permanente. Almeno un lucernario deve essere di 0.50 mq ed avere il lato più corto pari a 70 cm ai sensi del DPGR 75R/2013. Non sono ammessi lucernari su locali sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti o di altri sistemi stabili di accesso, con la sola eccezione di quelli che costituiscono l'unico accesso alla copertura.

2.4 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR1":

interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
è ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20147.

2.5 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR2"

Intervento di demolizione di parti limitate (corpi aggiunti) di un edificio e ricostruzione,comunque configurata, delle originarie consistenze, diverso da quelli di cui al comma 2.8 IP2;

2.6 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR3"

Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
È ammesso l'ampliamento di SUL all'interno della sagoma degli edifici ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/20148.

La demolizione e contestuale ricostruzione di manufatti precari o semplicemente installati è ammessa limitando le opere fondali al solo ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità.

2.7 "interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR4":

Ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione.
Nell'ambito della RR4:

  • - è ammesso l'aumento di SUL all'interno della sagoma dell'edificio ad esclusione dei casi disciplinati all'art. 83 c. 2 della L.R. 65/2014;
  • - non è ammesso realizzare, in aggiunta alle consistenze originarie, locali accessori o di servizio, anche se realizzati con H < 2,40 ml.

2.8 "interventi pertinenziali IP1, IP2 e IP3":

  • - IP1: Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio medesimo
  • - IP2: la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del resede di riferimento
  • - IP3: Realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale

7 art. 83.c.2. L.R. 65/2014:"Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"

8 art. 83.c.2. L.R. 65/2014:"Gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d'uso agricola, ove comportanti demolizione e ricostruzione di manufatti agricoli, non possono determinare aumento della superficie utile lorda legittimamente esistente, salvo ulteriori limitazioni e condizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale"