Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 22 Interventi sottoposti a specifiche disposizioni

1. Il presente articolo contiene le definizioni di interventi sottoposti a specifiche disposizioni, che si elencano di seguito:

IT Infrastrutture e impianti tecnologici
UP Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti privati
Dp Deposito di merci e materiali all'aperto

2. Infrastrutture e impianti tecnologici (IT): interventi ed opere per la realizzazione ed il potenziamento di infrastrutture energetiche e impianti tecnologici anche per pubblici servizi. Gli eventuali volumi previsti devono essere commisurati alle effettive esigenze e devono tenere conto delle leggi vigenti nelle rispettive materie. La realizzazione si attua mediante un progetto unitario riguardante l'intera area interessata.

3. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti privati (UP): in particolari casi è ammessa la realizzazione di opere di urbanizzazione di interesse pubblico da parte di soggetti privati, con le seguenti prescrizioni:

  1. a) approvazione di un progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione (cui l'atto fa riferimento) da realizzarsi almeno contestualmente ai fabbricati;
  2. b) sottoscrizione di una convenzione, con la quale i soggetti proponenti si impegnano a sostenere tutte le spese per l'esecuzione delle opere previste con gli obblighi e le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

4. Deposito di merci e materiali all'aperto (Dp): sono spazi pertinenziali alle attività artigianali, industriali e commerciali all'ingrosso destinati al deposito temporaneo di merci e attrezzature legate alle attività produttive. Sono consentiti solo nelle zone D, sempre che non incidano sulla sicurezza, sulla pubblica incolumità, sul decoro e a condizione che prevedano la riduzione dell'impatto visivo con schermature vegetali (alberature, siepi, ecc).