Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 24 Prescrizioni particolari per parcheggi privati

24.1 Aree a parcheggio nelle aree urbane

1. Le aree a parcheggio nelle aree urbane (A1,A2, B,C e D) sono pavimentate preferibilmente con materiali e tecniche che assicurano la permeabilità del terreno.

2. La scelta dei materiali, le tecniche e le cromie rispetta l'uso dell'area ed il contesto di riferimento.

3. Possono essere realizzate delle strutture a protezione degli stalli nel rispetto delle distanze da edifici e confini limitando le opere fondali al solo ancoraggio e con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscono la reversibilità. Sono ammesse coperture impermeabili con teli, anche bitumati ardesiati, e lastre in policarbonato.

4. Le autorimesse interrate sono localizzate entro il perimetro dell'edificio ovvero, se le condizioni strutturali dell'immobile non lo consentono, possono essere realizzati nelle aree di pertinenza, salvi vincoli sovraordinati ai sensi della Legge 122/89.

5. La realizzazione delle autorimesse è esclusa:

  1. a) nelle sottozone classificate A1 - A2 - A3 quando non siano totalmente interrate e le infrastrutture necessarie al loro uso alterino i caratteri paesaggistici e panoramici dei luoghi;
  2. b) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti gli edifici di rilevanza architettonica e monumentale (chiese - monasteri - edifici vincolati ai sensi del ex 1089 ed edifici pubblici parificati al vincolo) (AM);
  3. c) nelle aree pertinenziali e/o prospicienti agli edifici e/o complessi di interesse tipologico testimoniale storico e urbanistico (TU) interni al sistema insediativo;
  4. d) nelle aree classificate come: Preesistenze archeologiche (PA);
  5. e) nei casi in cui la realizzazione dell'autorimessa comporti l'abbattimento o il danneggiamento di alberi di alto fusto di essenze autoctone.

6. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente all'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

24.2 Aree a parcheggio nelle aree periurbane e agricole

1. Nelle zone agricole sono vietate le autorimesse interrate a servizio del patrimonio edilizio esistente. Sono consentite, all'interno dell'area pertinenziale, solo per le nuove costruzioni, nel rispetto delle prescrizioni imposte da vincoli sovraordinati e delle limitazioni derivanti dall'esistenza di emergenze di valore culturale - ambientale di cui all'elaborato PS-QC-09.

2. Sono ammessi posti auto coperti, aperti su almeno tre lati, eccetto il caso in cui la copertura viene ancorata o appoggiata su muri/terrapieni esistenti. La superficie coperta max ammessa è pari a 30 mq per unità abitativa. Sono ammesse coperture impermeabili con teli, anche bitumati ardesiati, e lastre in policarbonato purché il manufatto sia coerente al contesto di riferimento, contribuisca al decoro e non alteri i caratteri rurali dell'insediamento.