Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 25 Destinazioni d'uso - aspetti generali

1. Per destinazioni d'uso si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse per un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso.

2. La destinazione d'uso individua la funzione cui è attualmente asservito, in maniera prevalente o esclusiva, un insieme di edifici, singoli complessi immobiliari o parti di esso.

3. La destinazione d'uso di una unità immobiliare è quella stabilita da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione.

4. Le destinazioni d'uso previste dalle presenti norme all'interno delle zone territoriali omogenee, sono articolate nelle categorie funzionali specificate all'art. 25, comma 1.