Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 29 Piani attuativi - (PUA)

1. Per i PUA vigenti, il RU stima la previsione edificatoria nel quinquennio fermo restando la possibilità di realizzare l'intera previsione entro il periodo di vigenza del PUA stesso.

2. I PUA sono approvati contestualmente alla bozza di convenzione da stipulare fra il Comune ed i proprietari.

3. I PUA contengono, oltre a quanto stabilito dall'art. 109 della L.R: 65/2014 e s.m.i.:

  1. a) il programma d'attuazione che stabilisce di realizzare nello stesso termine la quantità fissata dal RU stesso;
  2. b) congrue garanzie fidejussiorie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

4. Il Consiglio Comunale può motivatamente aumentare del 10% la quantità da realizzare nel quinquennio prevista dal programma di attuazione dei PUA da approvare o approvati successivamente alla adozione del RU, senza che ciò costituisca variante agli atti di governo del territorio.

5. Se il RU non viene variato o rinnovato alla scadere del quinquennio dall'approvazione, i PUA, approvati e vigenti, possono essere completati entro il termine di validità stabilito nella delibera del Consiglio Comunale.