Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 32 Uso dell'acqua degli acquedotti civici

1. L'acqua erogata dagli acquedotti civici è riservata esclusivamente all'uso potabile diretto, all'uso di cucina e all'uso igienico-sanitario.

2. È vietato usare l'acqua erogata dagli acquedotti civici per scopi diversi da quelli indicati dal comma 1, ed in particolare per:

  1. a) irrigare colture agricole, orti, giardini, prati, impianti sportivi pubblici e privati;
  2. b) lavare automezzi, natanti o simili, piazzali, marciapiedi;
  3. c) raffreddare o lavare macchinari;
  4. d) riempire piscine, vasche antincendio e simili;
  5. e) alimentare fontane ornamentali.

3. I trasgressori sono puniti con l'esecuzione a propria cura e spese delle opere necessarie ad eliminare la trasgressione e con una sanzione amministrativa fissata dal Consiglio Comunale con criteri di proporzionalità rispetto all'entità della trasgressione.

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono usati per opere e azioni di risparmio idrico, ivi compresa l'informazione dei cittadini.