Art. 32 Uso dell'acqua degli acquedotti civici
1. L'acqua erogata dagli acquedotti civici è riservata esclusivamente all'uso potabile diretto, all'uso di cucina e all'uso igienico-sanitario.
2. È vietato usare l'acqua erogata dagli acquedotti civici per scopi diversi da quelli indicati dal comma 1, ed in particolare per:
- a) irrigare colture agricole, orti, giardini, prati, impianti sportivi pubblici e privati;
- b) lavare automezzi, natanti o simili, piazzali, marciapiedi;
- c) raffreddare o lavare macchinari;
- d) riempire piscine, vasche antincendio e simili;
- e) alimentare fontane ornamentali.
3. I trasgressori sono puniti con l'esecuzione a propria cura e spese delle opere necessarie ad eliminare la trasgressione e con una sanzione amministrativa fissata dal Consiglio Comunale con criteri di proporzionalità rispetto all'entità della trasgressione.
4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono usati per opere e azioni di risparmio idrico, ivi compresa l'informazione dei cittadini.