Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 34 Misure per risparmiare l'energia termica

1. I locali dove sono installate le caldaie sono coibentati adeguatamente. Qualora la caldaia sia installata all'esterno, dovrà essere adeguatamente protetta e coibentata.

2. Le caldaie, sia ex novo sia in sostituzione, non possono avere una potenza superiore di oltre un terzo rispetto al fabbisogno termico complessivo al netto degli apporti solari e di quelli di apparecchi elettrici.

3. Negli insediamenti non serviti dalla rete civica del metano sono ammessi solo impianti alimentati a biomassa ad eccezione di impianti a GPL.

4. Negli insediamenti serviti dalla rete civica del metano sono ammesse solo caldaie premiscelate a condensazione, in alternativa sono ammesse caldaie a biomassa.

5. Ovunque è ammesso installare pompe di calore, sia aria/aria, sia aria/acqua, sia acqua/acqua, sia geotermiche.

6. Gli interventi che adottano pannelli radianti a pavimento, parete, soffitto e corpi scaldanti (radiatori) dimensionati per lavorare con un delta massimo di 40°C, possono ottenere una riduzione del contributo commisurato al costo di costruzione.

7. Nella nuova costruzione o nella ristrutturazione d'edifici con più unità immobiliari, gli impianti termici condominiali centralizzati con moduli satellitari a contabilizzazione del calore, estesa anche alla produzione d'acqua calda sanitaria, possono ottenere una riduzione del contributo commisurato al costo di costruzione.

8. Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni totali è vietato realizzare abitazioni o locali a destinazione produttiva con fabbisogno energetico complessivo annuo pari o superiore a 50 kWh/mq.

9. Ogni intervento sugli involucri edilizi tende a migliorarne l'efficienza termica.