Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 37 Misure per migliorare l'efficienza e ridurre l'inquinamento luminoso

1. Tutti gli impianti d'illuminazione esterna, pubblici o privati, per quanto riguarda il flusso luminoso, la riduzione del consumo energetico, le emissioni e le modalità di nuova costruzione, sostituzione e manutenzione sono sottoposti alle prescrizioni e indicazioni contenute nel regolamento comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 03/03/2008.

2. Il Comune di Castellina in Chianti è parzialmente compreso nella zona di protezione dell'osservatorio astronomico del Chianti, in località Montecerboli, in Comune di Barberino Val d'Elsa. La zona di protezione è individuata con DGR 27.12.2007, n. 1000, ai sensi della LRT 24.02.2005, n. 39, artt. 34 e 35, ed indicata nell'allegato E alle presenti norme.

3. Ai sensi della LRT 24.02.2005, n. 39, art. 35, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e privati l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. Per gli impianti già in esercizio al 16.04.200813, il divieto si applica con modalità e tempi definiti dal PIER14.

4. Sono esentati dalle prescrizioni di cui al comma 3 gli impianti privati d'illuminazione esterna con non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso per ciascuna sorgente, non superiore a 1.500 lumen.

13 Data indicata dall'articolo 36, comma 3, della LRT 39/2005.

14 Approvato dal Consiglio Regionale il 08.07.2008