Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 39 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Il Comune promuove la realizzazione di impianti per produrre energia (elettrica e termica) da fonti rinnovabili secondo le procedure previste dalle normativa comunitaria, statale e regionale in materia e le ulteriori indicazione contenute nel presente articolo.

2. Le abitazioni, gli insediamenti produttivi e ricettivi di nuova edificazione o ristrutturati ricavano almeno un terzo del calore necessario a climatizzare ed a produrre acqua sanitaria direttamente dal sole tramite l'installazione di impianti solari termici. Sono esentati da questo obbligo solo gli edifici di particolare pregio che risulterebbero deturpati dalla tecnologia necessaria.

3. L'installazione di impianti solari termici di superficie fino a 10 mq, in aderenza al tetto e che non comportano modifica alla sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad interventi di ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma di semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessano immobili vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e CCP se ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49.

4. In aree non di pregio, né visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico, ma soleggiate, si possono installare impianti fotovoltaici privati, singoli o consortili, purché non ne derivi danno paesaggistico.

5. L'installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 Kw, in aderenza al tetto e che non comportano modifica alla sagoma ed alla superficie degli edifici sono assimilati ad interventi di ordinaria manutenzione e pertanto non necessitano di nessun titolo abilitativo ma di semplice comunicazione, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica se interessano se interessano immobili vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 ed il parere della CEC e CCP se ricadono nelle arre di tutela paesaggistica di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49.

6. L'inserimento architettonico e ambientale delle superfici fotovoltaiche, deve armonizzarsi con l'edificio che servono e con l'intorno, tenendo conto della disposizione, estensione, forma e colore. A tale scopo, nelle aree vincolate, il progetto è attentamente valutato dalla CEC e dalla CCP anche se la posa in opera è esentata dal conseguire il titolo abilitativo. Il parere della CEC e della CCP è sempre obbligatorio se l'intervento è subordinato alla presentazione di DIA o all'acquisizione di permesso di costruire.

7. Gli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 20 kW e gli impianti solari termici di superficie superiore a 40 mq sono sempre vietati nelle zone A, nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto di cui agli artt. da 44 a 49, lungo le strade di cui all'art. 53, nelle fasce di rispetto stradale e cimiteriale.

8. Gli impianti eolici di grande taglia e grandi dimensioni sono vietati perché incompatibili col paesaggio chiantigiano, che il Comune intende tutelare e valorizzare. Gli impianti di microgenerazione locale sono ammessi se compatibili con la tutela paesaggistica e pertanto sono sempre valutati dalla CEC e dalla CCP.

9. È sempre ammessa, nel rispetto delle vigenti normative, la realizzazione di impianti, che utilizzano biomasse e geotermia per la produzione di energia termica ed elettrica.