Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 40 Impianti per produrre cippato o pellet

1. Nelle zone D5, E1 ed E2 si possono realizzare impianti per trasformare la legna e la biomassa derivante dalle coltivazioni in cippato o pellet per alimentare impianti di riscaldamento locali.

2. Gli edifici non superano i 250 mq di SUL e 6,0 m di altezza ciascuno, possono essere prefabbricati purché si armonizzino con l'intorno. Nel rispetto del corretto inserimento paesaggistico ambientale i manufatti sono realizzati con tipologie e volumi di forma semplice, senza comportare alcuna modifica della morfologia dei luoghi, con l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali leggeri che garantiscano la reversibilità dell'intervento e che si rifanno alle soluzioni di bioedilizia. Il progetto è sempre sottoposto al parere della CEC e dalla CCP.

3. Chiunque intenda realizzare i manufatti del presente articolo deve presentare la richiesta di permesso di costruire a titolo oneroso, il progetto ed un Programma Aziendale che descriva:

  1. a) l'organizzazione dell'azienda e le esigenze produttive;
  2. b) l'esplicitazione del calcolo per il dimensionamento dell'edificio;
  3. c) la descrizione dell'utilizzo dell'annesso in progetto con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e costruttive, le dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche necessarie;
  4. d) le modalità di rimozione del manufatto al cessare dell'attività con le relative forme di garanzia per l'Amministrazione Comunale;
  5. e) congrue garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi.

4. Il programma d'impresa di cui al comma 3 contiene congrue garanzie finanziarie per l'AC per la rimozione del manufatto e per il ripristino dei luoghi.

5. Se il proponente è un'azienda agricola, gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 possono essere assolti dal PMAA.

6. La realizzazione dei manufatti è altresì subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale con cui il titolare del permesso di costruire si obbliga a demolire tutti i manufatti indecorosi o precari eventualmente presenti sul fondo a non mutare la destinazione d'uso dell'edificio e a demolirlo nel caso di cessazione dell'attività economica.

7. L'inadempienza comporta la demolizione e la sanzione amministrativa pari al doppio del costo di costruzione del manufatto al momento in cui è constatata l'inadempienza stessa.