Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 42 Unità di paesaggio Val d'Elsa e Chianti

1. L'Unità di paesaggio Val d'Elsa individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla trasformazione delle coltivazioni tradizionali in vigneti di vasta estensione, dalla compresenza di seminativi e dalla presenza sporadica di boschi. In questa unità vanno attenuati gli effetti visivi della monocoltura, arricchendo il paesaggio:

  1. a) con alberature d'essenze autoctone, particolarmente alla confluenza di viabilità di rango comunale e inferiore;
  2. b) con la ricostituzione di siepi ai margini del coltivo, anche con funzione di rete ecologica;
  3. c) con il mantenimento di un assortimento colturale variegato, compatibilmente con gli indirizzi produttivi aziendali;
  4. d) con il mantenimento, anche visivo, dei segni paesaggistici costituiti dai corsi d'acqua, dalla viabilità, dalla morfologia, dalla presenza di alberi anche isolati e di formazioni boschive.

2. L'Unità di Paesaggio Chianti individuata nell'elaborato PS - QC -09 è caratterizzata dalla dominanza del bosco e dalla sopravvivenza di colture e di sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali. In questa unità vanno conservati i caratteri del paesaggio agrario tradizionale chiantigiano, in quanto risorsa collettiva anche economicamente rilevante e non fungibile, compatibilmente con il rinnovo e la razionalizzazione delle colture necessari per migliorare la produzione e mantenere o aumentarne la competitività.

3. In tutto il territorio comunale è da preferire la paleria di castagno per sostenere le viti.