Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 44 Definizioni e criteri generali di intervento nelle aree di tutela paesaggistica e di rispetto

1. Il RU, fermo restando i perimetri ed i contenuti d'indirizzo definiti dal PS, sostituisce il termine "pertinenze" usato dal PTCP con il termine "aree di tutela paesaggistica15.

2. Il RU conferma le aree di cui agli articoli 13.13 "Aree di pertinenza degli aggregati (centri minori, aggregati e nuclei del sistema insediativi provinciale) e 13.14 " aree di pertinenza dei beni storico architettonici) del PTC, già riperimetrate dal PS, come aree di tutela paesaggistica.

3. Il RU inoltre, individua e perimetra un ambito denominato aree di rispetto, in riferimento al quale è analizzato, ai fini della schedatura, il sistema paesaggio-complesso edilizio-edificio. L'area di rispetto è individuata solo per gli edifici rilevati, appartenenti alla classe I, II e III per i quali è stata redatta una scheda dettagliata.

4. In queste aree, individuate e perimetrale nell'elaborato RU-P-01, sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina delle zone omogenee di riferimento con le prescrizioni previste dal presente articolo oltre che nei successivi articoli 45 - 46 - 47- 48 -49.

5. Nelle aree di cui al comma 2 e 3, il valore paesaggistico e ambientale è tutelato verificando la compatibilità, attraverso un procedimento di valutazione, di tutte le trasformazioni del suolo di tipo edilizio, agronomico ed ambientale nonché degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In particolare, nei casi eccedenti la ristrutturazione edilizia e/o frazionamento e/o cambio di destinazione d'uso, lo studio esamina i rapporti fra morfologia e visuali, la capacità di permanenza del paesaggio agrario consolidato in relazione alla capacità di permanenza dell'attività produttiva, i rapporti in micro-scala tra gli edifici esistenti ed eventuali nuove volumetrie l'inserimento tramite studi e simulazioni.

6. La valutazione è condizione d'ammissibilità, ed è redatta in sede di PAPMAA, se richiesto dalla legge, o in sede di richiesta del permesso di costruire o di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) o di altra autorizzazione.

7. La valutazione è un procedimento nel quale:

  1. a) il proponente illustra ed argomenta l'intervento in una apposita relazione di fattibilità;
  2. b) il Comune, verifica l'ammissibilità, avvalendosi, per le valutazioni di competenza della commisisone per il paesaggio, ed emana gli atti conseguenti.

8. La relazione di fattibilità descrive dettagliatamente l'intervento e dimostra:

  1. a) che è necessario e che non è possibile od opportuno localizzarlo altrove;
  2. b) che è sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale (approvvigionamento idrico ed energetico, sistema di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue);
  3. c) che produce positivi effetti socio economici sull'azienda in termini di occupazione, di reddito prodotto, di razionalizzazione produttiva e di valorizzazione fondiaria;
  4. d) che si attiene, per gli interventi sul suolo, alle norme per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura di cui al Capo II di questo Titolo;
  5. e) che la percezione del beni di particolare pregio e delle emergenze di valore storico culturale presenti non è impedita in modo pregiudizievole ed irreversibile;
  6. f) che l'intervento rispetta o ripristina la regola insediativa originaria mediante la conservazione delle viabilità storica e del rapporto tra percorso generatore e insediamento generato e la valorizzazione degli spazi di relazione che caratterizzano il bene;
  7. g) il corretto inserimento paesaggistico dell'intervento mediante elaborati e documenti propri della relazione paesaggistica introdotta dal DPCM 12/12/2005 per gli interventi sui beni vincolati ai sensi del D. Lgs n. 42/04 e s.m.i.

9. Le sistemazioni idrauliche devono garantire il contenimento dell'erosione entro i parametri di sostenibilità fissati dal Titolo III, Capo II di questo RU.

10. Le sistemazioni agro-ambientali devono essere compatibili con il contesto paesaggistico esistente, adeguate alla morfologia del sito in relazione alla tipologia di impianto e usare essenze arboree e arbustive autoctone. È da evitare l'inserimento di piante esotiche ed il proliferare di nuove alberature di cipressi comuni che tendono a banalizzare il paesaggio.

11. Sono ammesse, ove non espressamente vietato, attrezzature integrative e di servizio alla residenza/ strutture ricettive di cui all'art. 23. La tipologia, la forma ed il materiale per l'esecuzione, nonché la localizzazione non devono essere in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti, e sono comunque sottoposte a parere vincolante della commissione edilizia comunale per il paesaggio.

12. Gli interventi edilizi adottano tipologie, materiali, proporzioni, tecniche costruttive e colori della tradizione edilizia rurale locale.

13. Eventuali manufatti (anche agricoli), piscine e campi da tennis non possono essere realizzati in posizione di crinale, né in direzione delle visuali che si aprono dalla viabilità principale verso Beni Strorici-Architettonici e gli aggregati e viceversa.

14. Sono tutelate le componenti significative degli spazi di pertinenza quali viali, giardini, boschetti, limonaie e simili e valorizzati i varchi e i punti di vista di pregio;

15. È da valutare il rischio che più strutture ed impianti, piscine e campi da tennis competano, nel loro insieme, con il contesto architettonico e paesaggistico cui afferiscono;

16. L'illuminazione è realizzata in modo da evitare la creazione di esaltazioni scenografiche articiali, a favore di una luce diffusa e soffusa, che non alteri la percezione del contesto;

17. In caso di frazionamento in più unità immobiliari, è vietato moltiplicare gli accessi all'area annessa e realizzare muri e/o recinzioni tra le aree di pertinenza di ciascuna unità immobiliare.

18. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

15 Il RU ha valore conformativo della proprietà privata, pertanto al fine di evitare possibili incertezze sul valore normativo del termine "pertinenze", che l'art. 817 del Codice Civile definisce inequivocabilmente "cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", soprattutto ove il perimetro comprenda proprietà diverse, le norme sostituiscono la terminologia pur lasciando invariato i perimetri ed i contenuti normativi definiti sia dal PS che dal PTCP.