Art. 45 Aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei del territorio aperto
1. Nelle aree di tutela paesaggistica dei centri minori, aggregati e nuclei di cui all'art. 11.3 del PTC vigente e del PS è ammessa la nuova edificazione, solo ed esclusivamente, a destinazione agricola, e previa approvazione di PAPMAA.
2. Sono fatti salvi:
- a. limitati e circostanziati ampliamenti di edifici esistenti funzionali a mantenere il presidio residenziale, in coerenza con la classe di appartenenza degli edifici e degli interventi ammessi ai sensi della presente disciplina
- b. gli edifici di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme.
- c. La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo, non soggetti a PAPMAA, di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016.
3. In ogni caso, la nuova edificazione è ammessa previa dimostrazione che:
- a. non esiste altro edificio o manufatto privo di valore storico mal utilizzato/ sottoutilizzato da recuperare anche ampliandolo;
- b. non esiste altro sito nell'area aziendale confacente alla funzionalità e rispettoso dell'ambiente e del paesaggio;
16 Elencati all'art. 11.3., comma 9, elenco 1 del PTC e nel PS approvato: Micelle, C.Giovannoni, Piazza di Sopra, Grignanello, P.te del Molin Novo, Naccolone, Somma Villa, S. Quirico, San Donatino, S. Niccolò a Sterzi, Cagnano di Sopra, Cogno, Vignale, S. Antimo, Montanino della Cappella, Granaio, GodenanoII, Tregole, Le Cogne, Topina, Rendine, Piazza di Sotto, Ricavo, Pietrafitta, Lilliano