Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 46 Aree di tutela paesaggistica degli aggregati di media rilevanza

1. Negli aggregati con caratteri architettonici e urbanistici di non assoluta rilevanza, per la presenza di alterazioni del tessuto edilizio che ne hanno compromesso l'integrità e il valore percettivo, sono consentiti:

  • - la nuova edificazione
  • - gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, derivante dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.
  • - Installazione dei manufatti di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
  • - La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016.

2. L'eventuale edificazione avviene in contiguità con i tessuti edilizi esistenti e secondo linee coerenti con l'impianto urbanistico e, in ogni caso, in spazi non evidenti rispetto ai principali punti di vista esterni.

17 Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 2 del PTC e nel PS approvato: Cispiano, Fioraie, Cavallai, Caselle, Canale, Cignan Bianco Fizzano