Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 47 Aree di tutela paesaggistica degli aggregati agricoli

1. Negli aggregati agricoli e nelle aree di loro tutela, è consentita:

  • - la costruzione di residenze ed annessi agricoli (U9/1, U9/4) in contiguità con i tessuti esistenti e senza pregiudicare gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria locale in coerenza con le norme ed indicazioni del PS
  • - Installazione dei manufatti di cui all'art. 75, 77 e 79 delle presenti norme;
  • - La realizzazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a PAPMAA di cui all'art. 3 del DPGR 63/R/2016

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio di pregio sono quelli ammessi dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

18 Elencati all'art. 11.3, comma 9, elenco 3 del PTC e nel PS approvato: Macie, Caggio, Bagnaie