Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 3 Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi

1. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi comprende:

  1. a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all'esterno del perimetro dei centri abitati;
  2. b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
  3. c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi, di cui al titolo V, capo IV, sezione I della LRT 1/2005;
  4. d) le aree destinate all'attuazione delle politiche di settore del Comune;
  5. e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
  6. f) le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni delle città;
  7. g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 08.06.2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'espropriazione per pubblica utilità);
  8. h) la disciplina della perequazione di cui all'art. 60 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1.

2. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi comprende, inoltre, le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati e la suddivisione del territorio secondo le unità territoriali organiche elementari o parti di esse.

3. Con riferimento a ciascun ambito, la disciplina individua e definisce:

  1. a) le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi;
  2. b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità;
  3. c) i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo;
  4. d) le condizioni per localizzare le funzioni in determinate parti degli ambiti;
  5. e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza d'opere edilizie, è sottoposto a denuncia d'inizio dell'attività.