Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 48 Aree di tutela paesaggistica di ville e edifici specialistici

1. Per le ville e gli edifici specialistici e per le loro aree di tutela paesaggistica, è vietata ogni forma di nuova edificazione. Tuttavia il Comune, di concerto con la Provincia, in sede di PAMAA con valore di piano attuativo può valutare, sulla base di studi specifici che analizzano e propongono soluzioni progettuali per l'inserimento di nuove volumetrie dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed architettonico, l'ammissibilità di interventi di nuova edificazione da progettare nel rispetto dei criteri di cui all'art. 13.14 comma 6 del PTCP vigente. Le valutazioni delle trasformazioni spaziali comprendono un insieme di attività di natura analitico e progettuale che permettono al Comune e Provincia, di verificare il permanere dei valori storici, ambientali e paesaggistici tutelati.

2. Nelle aree di tutela paesaggistica degli edifici di particolare valore storico ed architettonico è ammessa la realizzazione di opere che non comportano rilevanti movimenti di terra, anche nel caso in cui si tratti di superfici interrate, e purché le soluzioni di ingresso/uscita alle medesime non rechino danno al rapporto consolidato storicamente fra pertinenze e bene né al valore del bene, Nello specifico in tali aree sono consentiti:

  1. a. le opere pertinenziali limitate a piccole aree di parcheggio scoperte,
  2. b. piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici
  3. c. impianti solari e fotovoltaici.
  4. d. I manufatti agricoli in assenza di programma aziendale di cui all'art. 70 co. 1 e 3 lett. a della L.R. 65/2014 ed art 1 e 2 del DPGR 63/R/2016;
  5. e. I manufatti agricoli di cui all'art. 70 c. 3 lettera b limitatamente ai silos, tettoie, vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;

3. Gli interventi di cui al comma precedente non possono:

  1. a. Alterare le visuali percepite da assi viari esistenti o da punti panoramici;
  2. b. Comportare modifiche della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranei al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia, collocazione e materiali appaiono come elementi estranei al contesto di riferimento)
  3. c. Interessare aree agricole a maglia fitta;

Gli impianti solari e fotovoltaici non possono essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela. È fatta eccezione per quei casi in cui le falde del tetto non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità esistente, né dagli edifici compresi nel perimetro dell'area di tutela paesaggistica.

4. I progetti relativi alle opere di cui al comma 2:

  1. a. esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico ed architettonico che conferiscono al bene valore aggiunto (pavimentazioni, merlature, cornici marcapiano...), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini...) la gerarchia tra gli edifici (podere principale, annessi...), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea);
  2. b. inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'altoal fine di evitare discordanze con le linee di forza del paesaggio (topografia, limiti forestali, mappe catastali, sentieri, rete idrografica, visibilità...) o con la scala architettonica d'insieme;
  3. c. dimostrano l'effetto positivo e non dannoso dell'intervento tramite tre soluzioni, delle quali, una priva di edificazione e composta di interventi di sistemazione ambientali;
  4. d. rispettano i criteri di visibilità e la possibilità di integrare l'opera nel contesto topografico e vegetazionale esistente;
  5. e. adottano materiali, tipologie e forme adeguate e che si adattano al contesto di riferimento;
  6. f. propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti.
  7. g. Valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo;
  8. h. Prediligono aree che appaiono decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e costruito di riferimento.
  9. i. Limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia collocando le opere dove è incentrata l'attività aziendale e/o l'edificazione fatta salva l'opportunità di valutare, con aposita documentazione, una collocazione meno importante.

19 Elencati all'art. L9 del PTC 2000 e nel PS approvato. Nel territorio di castellina vi sono 67 toponimi.