Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 49 Aree di rispetto

1. La valutazione di cui all'art. 44, è condizione d'ammissibilità per gli interventi ammessi agli art. 66, 67, 68,69,71.1 71.2, 72,75, 76,77, 77.1,78 e 79.1 e 79.2, 80, 81, 82 delle presenti norme Ai fini del comma 1, ogni progetto di trasformazione edilizia, ivi inclusa l'installazione di manufatti agricoli ex art. 70 della L.R. 65/2014,deve comprendere nei suoi elaborati l'intera struttura immobiliare, nonché il complesso delle opere di urbanizzazione (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e dei liquami, trattamento rifiuti, viabilità, accessi, approvvigionamento energetico, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne) che vi si intendono realizzare con la specificazione dei tempi di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata. Ogni complesso immobiliare costituisce pertanto una unità minima di intervento, intesa come ambito elementare obbligatorio per la definizione di qualunque intervento edilizio.

2. Qualora le nuove costruzioni richiedano la ridefinizione dell'area libera di corredo, sono da considerare:

  1. a) la morfologia del terreno;
  2. b) il reticolo idrografico e gli impluvi;
  3. c) l'ordinamento colturale preesistente e la copertura vegetale;
  4. d) l'assetto particellare del Catasto Leopoldino, se rilevato.

3. L'area di corredo di cui al comma 3 va progettata per armonizzare l'intervento con il territorio circostante, eliminando o attenuando le cesure con il paesaggio agrario.

4. Le recinzioni, ove riconosciute indispensabili, vanno schermate con essenze vegetali compatibili.

5. Le modalità e le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente sono definiti dal combinato disposto della disciplina delle zone omogenee di riferimento e dalla classe di appartenenza risultante dalla schedatura del patrimonio edilizio ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati previsti dall'art. 82 delle presenti norme.

6. Nelle aree di rispetto ricomprese nelle aree di tutela paesaggistica, oltre quanto previsto nel presente articolo, si applicano le prescrizioni specifiche di cui agli artt., 45, 46, 47 e 48 delle presenti norme.

7. Nei casi in cui la schedatura dell'aggregato riscontri valore architettonico intrinseco e/o valore paesaggistico "eccezionale", gli usi pertinenziali sono limitati alle sole piscine realizzate non in rilevato, e relativi locali per impianti tecnologici esclusivamente interrati e comunque con modalità, tipologia, forma e materiali che non siano in contrasto con le caratteristiche identitarie del luogo e degli edifici circostanti.

20 Aree dei toponimi di pregio indicati nel vecchio PRG come Zone E3.