Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 53.1 Tracciati d'interesse paesaggistico europeo

1. Sono "tracciati di interesse paesaggistico europeo" i tratti viari con livelli elevati di armonia ed equilibrio con il contesto circostante, illustrati nell'elaborato PS-QC- 10.

2. I tracciati di interesse paesistico sono luoghi privilegiati:

  1. a) per realizzare aree di sosta onde fruire dei paesaggi circostanti;
  2. b) per realizzare sentieri pedonali e ciclabili che, diramandosi dai tracciati stessi, consentano la fruizione di beni archeologici, architettonici, storici, ambientali.

3. Al fine di mantenere inalterato il ruolo paesaggistico di tali tracciati di interesse paesaggistico:

  1. a) sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino la sezione ed il tracciato originari.
  2. b. sono ammesse eventuali modifiche per motivazioni legate a sicurezza delle persone; in tali casi il tracciato originario è mantenuto obbligatoriamente quale tracciato di interesse paesistico storico;
  3. c) sono ammesse aree di sosta lungo i tracciati di cui al presente punto sono realizzate utilizzando sedimi già esistenti, senza sbancamenti, movimenti di terra o contenimenti che alterino i rapporti esistenti tra sede viaria ed immediato contesto;
  4. d) sono ammesse piste ciclabili utilizzando il sedime esistente oppure sentieri complanari anch'essi esistenti, oppure come nuovi percorsi se il tracciato di interesse paesistico è urbano o viario e ove non ve ne sia sufficiente spazio per garantire la sicurezza della mobilità;
  5. e) è posta particolare attenzione nel trattamento(manutenzione, gestione o nuovo inserimento) dell'equipaggiamento vegetale, che deve essere coerente ai caratteri del contesto paesaggistico;
  6. f) sono tutelate e valorizzate le relazioni visive;
  7. g) sono mantenuti gli accessi alla viabilità minore;
  8. h) è posta particolare attenzione alle soluzioni progettuali relative a cancelli e delimitazioni di proprietà, che devono essere coerenti ai caratteri del paesaggio, possibilmente non posti lungo tracciati principali ma in prossimità dell'edificato, comunque non invasivi, privi di caratteri formali urbani. Essi devono garantire la percorrenza e la fruizione collettiva interna del paesaggio;
  9. i) sono vietati interventi ed opere che modificano in modo significativo le aree limitrofe ai tracciati, qualora alterino l'elevato livello di armonia ed equilibrio del contesto circostante.

4. Le autorizzazioni rilasciate per le insegne pubblicitarie lungo i tracciati di interesse paesaggistico europeo non sono rinnovate alla loro scadenza e non ne sono rilasciate di nuove. Sono consentiti, oltre ai cartelli di divieto, prescrizione, pericolo ed indicazione stradale, esclusivamente i cartelli utili alla guida, ai sensi del nuovo Codice della Strada realizzati secondo modalità e tipologie attentamente valutate dalla CEC e dalla CPC.