Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 54 Viabilità minore

1. La viabilità minore è formata dalle strade comunali, le strade vicinali di uso pubblico, le strade vicinali (interpoderali), le strade private e i sentieri pubblici e di uso pubblico presenti nel territorio rurale, censiti e non censiti.

2. La classificazione della viabilità pubblica e di uso pubblico è fatta con apposita delibera di Consiglio Comunale (attraverso un elaborato cartografico, un elenco con numero e nomenclatura delle stesse) ed è discriminante per individuare i soggetti pubblici e privati tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della vigente normativa.

3. La viabilità storica e di interesse paesaggistico è la porzione della viabilità minore individuata nell'elaborato PS-QC-09 e costituisce risorsa essenziale limitata del territorio nonché invariante strutturale del PS, pertanto deve essere valorizzata nonché rigorosamente mantenuta.

4. Fanno parte della viabilità storica, quali elementi di caratterizzazione paesaggistico-ambientale, le opere d'arte (muri, ponti, opere di regimazione delle acque, fognature etc) e gli elementi vegetazionali a corredo (siepi, alberature). Le trasformazione degli stessi sono vietati, a meno di motivi di eccezionale interesse pubblico deliberati dal Consiglio Comunale o di sicurezza.

5. Le modifiche o nuovi interventi eventualmente necessari sulla viabilità devono rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti, armonizzarsi e adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali del luogo.

6. In nessun caso le strade in oggetto possono essere chiuse con cancelli.