Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 54.2 Strade Bianche e viabilità Minore

Le strade bianche e la viabilità minore dei paesaggi agrari e forestali sono parte integrante del paesaggio e ne costituisce la matrice del paesaggio antropico.
Le strade bianche e la viabilità minore permettono la fruizione del paesaggio, libera, a misura d'uomo, e contribuiscono al governo delle trasformazioni del paesaggio.
Considerato l'alto valore ambientale e paesaggistico delle strade bianche e della viabilità minore, al fine di tutelare e valorizzare tale patrimonio:

  • - è vietata la chiusura con cancelli;
  • - è vietata l'asfaltatura con asfalto e bitume tradizionale;
  • - è ammesso l'uso di terre stabilizzate o pavimentazioni in conglomerato bituminoso colorato e drenante purché la consistenza e colore siano coerenti al contesto paesaggistico al fine di rendere più sicuri dei tratti particolarmente impervi in funzione di insediamenti, nuclei o complessi e per le destinazioni e attività ivi svolte;
  • - sono ammessi materiali diversi, tranne l'asfalto con bitume tradizionale, purché garanti del medesimo risultato dal punto di vista della protezione ambientale del contesto( esempio: scorrimento, scorrimento delle acque) che dal punto di vista paesaggistico.