Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 4 Procedure d'intervento

1. Fatte salve le fattispecie d'attività edilizia libera, indicate dalla normativa nazionale2 e regionale3, il RU si attua con due procedure d'intervento:

  1. a) intervento urbanistico preventivo ovvero piano attuativo (PUA), di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 65;
  2. b) intervento edilizio diretto.

2. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti urbani sono consentiti solo se esistono o siano contestualmente realizzate le opere di urbanizzazione primaria4.

3. Le regole d'intervento sugli immobili sono determinate dal combinato disposto delle norme generali relative alle zone territoriali omogenee, individuate dal Titolo IV, Capo II, di questo RU ai sensi e per gli effetti di cui al D.I. 02.04.1968, n. 1444, integrate dalle norme e istruzioni dettate per ciascuna Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) dal Capo I dello stesso Titolo IV. Le regole per intervenire nel territorio rurale sono dettate dal Titolo III.

2 DPR 06.06.2001, n. 380 e s.m. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia [G.U. 20.10.2001, n. 245].4 Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 80.

3 A norma dell'art. 31 della Legge 17.08.1942 n. 1150, come modificato dall'art. 10 della Legge 06.08.1967, n. 765.