Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 58 Norme generali per l'uso sostenibile dei suoli in agricoltura

1. Tutte le lavorazioni agrarie rispettano il Regolamento forestale della Toscana,21 ed in particolare l'art. 88, recante "Modalità di lavorazione dei terreni agrari"22, mantengono l'erosione entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo assicurata dai normali processi pedogenetici ed osservano le regole specifiche dettate dagli articoli seguenti da 59 a 62.

2. Nelle aree che subiscono un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno, secondo la "Carta per l'uso sostenibile del suolo del Chianti23", recepita nell'elaborato RU - V - 04.1, e ovunque si manifesti ruscellamento superficiale, gli interventi agronomici e di sistemazione idraulica sono indirizzati alla riduzione dei fenomeni erosivi portando l'erosione prevista24 a non più di 4,0 (quattro) tonnellate/ettaro/anno; se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano un'erosione maggiore l'erosione prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo.

3., Gli interventi capaci di incidere sulla consistenza, sulla stabilità, sull'equilibrio idrogeologico e sulla capacità produttiva dei suoli, sono:

  1. a. sradicamento o abbattimento d'alberi;
  2. b. disfacimento di muri a retta di qualsiasi tipo, di terrazzamenti;
  3. c. movimenti di terra, livellamenti, scassi, arature e ripature a profondità maggiore di 80 cm o della metà dello spessore del suolo, se inferiore;
  4. d. modifica d'opere d'irrigazione o di drenaggio;
  5. e. formazione di bacini artificiali;
  6. f. apertura o modifica di strade;
  7. g. gli interventi che esulano dalle lavorazioni agricole superficiali ordinarie.

4. Nelle aree a pericolosità geomorfologica 3 e 4 e nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, gli interventi di cui al comma 3 sono programmati in modo da evitare fenomeni di dissesto macroscopico e da ridurre i fenomeni erosivi a valori inferiori a 4,0 (quattro) tonnellate/ettaro/anno; se nel sito specifico i valori di rinnovamento del suolo tollerano un'erosione maggiore, l'erosione prevista può essere superiore a 4,0 t/ha/anno, ma è in ogni caso contenuta entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo.

5. Le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, muri di contenimento lungo le strade, ecc.) e le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali costituiscono elemento di caratterizzazione paesaggistica e di sostenibilità ambientale e pertanto devono essere mantenute dai proprietari dei terreni ove esse ricadono. Nel caso di frane o di deterioramento, o di rinnovo totale delle colture, è fatta salva la possibilità di realizzare soluzioni diverse, purché compatibili con l'ambiente sul piano delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, e di pari o maggiore efficacia sul piano della difesa del suolo e della regimazione delle acque.

6. È vietato aggravare l'erosione o compromettere l'equilibrio idrogeologico del territorio e l'ambiente. Gli interventi sul suolo tutelano le testimonianze del paesaggio agrario con riferimento alla tessitura agraria, alle sistemazioni idrauliche-agrarie e si attengono alle norme dettate dalle presenti norme.

7. L'AC favorisce le azioni per ridurre l'erosione del suolo, abbattendo di un terzo l'importo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f) qualora gli interventi di cui ai commi 2 e 3 siano eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato che al termine ne asseveri la corretta esecuzione.

21 Emanato con DPGR 08.08.2003, n. 48, in BURT 18.08.2003, n. 37.

22 Riportiamo il testo dell'art. 88:
"1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.
2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al primo comma deve essere sempre assicurata:
a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
b. l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
3. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, possono determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione.
4. La comunità montana nei territori di propria competenza e la provincia nei restanti territori possono prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.

23 Redatta per gli otto comuni del Chianti fiorentino e senese, con il contributo della Regione Toscana, dall'Università di Firenze a cura del prof. arch. Baldeschi e del prof. Zanchi)

24 Dedotta dalla USLE, equazione universale per le perdite di suolo di Wischmeier e Smith.