Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 59 Livellamenti

1. Il livellamento è consentito se risulta impossibile formare terrazzamenti o ciglionamenti collegati.

2. Il livellamento è vietato in aree franose, instabili o potenzialmente instabili ed è evitato:

  1. a) dove il suolo arabile ha spessore inferiore a m 1,50;
  2. b) se lungo il profilo del suolo sono presenti orizzonti "argillosi" o "argillo-limosi" a profondità inferiori a metri 1,50 dalla superficie sia prima sia dopo il livellamento;
  3. c) quando sono in atto o prevedibili piogge.

3. Il suolo fertile superficiale, asportato dalle zone di sterro, è accumulato a parte e ridistribuito uniformemente sull'intera superficie al termine del livellamento. Tali operazioni sono supportate da studi sulla stabilità del versante. Per evitare fenomeni erosivi e ruscellamento superficiale, il livellamento è immediatamente seguito da inerbimento della superficie con graminacee a rapido accrescimento o con leguminose da sovescio.