Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 60 Nuove colture

1. Per la messa a coltura di aree incolte e per il rinnovo di colture, gli allineamenti dei filari formano con la linea di massima pendenza angoli pari o superiori a 30°, si prevedono opere di rottura del pendio (fosse livellari, etc.), eventuali opere per il deposito dei sedimenti a monte dei corpi idrici e si adotta ogni accorgimento atto a mantenere l'erosione entro i valori compatibili con la rinnovabilità del suolo, come ad esempio l'inerbimento dell'interfilare.

2. È vietato trasformare i boschi, le aree boscate o d'interesse forestale in altra qualità di coltura,25 salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal comma 3.

3. Le aziende agricole che, non disponendo di incolti o di aree a seminativo, potrebbero impiantare nuovi vigneti solo spiantando oliveti, possono, in alternativa, essere autorizzate a rimettere a coltura aree boscate o d'interesse forestale, ai sensi dell'art. 42 della Legge forestale, purché tali aree:

  1. a) risultino coltivate dalle foto aeree più recenti ed in ogni caso non anteriori al 1954/55 (volo G.A.I.), o da altra documentazione probatoria,
  2. b. non superino il 25% della SAU precedente all'intervento e in ogni caso i 3,0 ha.

4. Le disposizioni del comma 3 hanno carattere di eccezionalità, per salvaguardare gli oliveti esistenti (sia attivi sia abbandonati) come componente identitaria irrinunciabile del paesaggio chiantigiano, sono dettate ai sensi dell'art. 80 del Regolamento forestale della Toscana, di cui al DPGR 08.08.2003, n. 48/R, e le condizioni di ammissibilità in esse previste sono tassative, fermo restando le competenze in materia dell'Amministrazione Provinciale.

5. Nelle aree immediatamente adiacenti il nuovo impianto va favorita la rapida ricostituzione della vegetazione spontanea, per reintegrare le reti ecologiche.

6. Per ridurre l'inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire migliore salubrità alle colture, per i nuovi impianti è indicata la conduzione biologica e biodinamica. L'impegno in tal senso è favorito dall'AC con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente comma sono cumulabili con quelle previste dall'art. 58, comma 7.

25 La definizione di bosco è dettata dall'art. 3 della Legge regionale 21.03.2000, n.39 "Legge forestale della Toscana" e successive modificazioni (il testo coordinato è pubblicato in BURT n. 9 del 21.02.2003).