Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 61 Colture in atto

1. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'erosione del suolo con l'inerbimento dell'interfilare,26 con opere di canalizzazione e di drenaggio, con opere di rottura del pendio (fosse livellari, etc.) e con ogni altro accorgimento utile.

2. È prioritaria la riduzione dell'erosione per le coltivazioni su aree nelle quali si verifichi una o più di queste condizioni:

  1. a) siano sottoposte a vincolo idrogeologico,
  2. b) abbiano pericolosità 3 e 4, come evidenziate dalla Carta della pericolosità,
  3. c) vi si manifesti ruscellamento superficiale,
  4. d) subiscano un'erosione stimata uguale o superiore a 20 t/ha/anno secondo la Carta per l'uso sostenibile del suolo, recepita nell'elaborato RU - V - 04.1.

3. Tutte le aziende sono tenute a ridurre significativamente l'apporto di sedimenti ai corpi idrici con opere che ne provochino il deposito prima del recapito e con ogni altro accorgimento utile.

4. Nelle aree immediatamente adiacenti il coltivo va favorita la rapida ricostituzione della vegetazione spontanea.

5. Per ridurre l'inquinamento atmosferico da composti organici volatili, e per garantire migliore salubrità alle colture, per la conduzione delle colture in atto vanno attuati almeno programmi di lotta guidata alle fitopatologie, per ridurre al minimo l'uso di fitofarmaci. È auspicabile convertire le coltivazioni alla conduzione biologica e biodinamica. L'impegno in tal senso è favorito dall'Amministrazione Comunale con la riduzione di un terzo delle garanzie fideiussorie di cui alla Legge regionale 03.01.2005, n. 1, art. 42, comma 8, lett. f).Le agevolazioni del presente comma sono cumulabili con quelle previste dall'art.58, comma 7, delle presenti norme.

26 In caso di colture legnose.