Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 62 Abbandono di colture

1. È evitato il puro e semplice abbandono, se possono derivarne danni o degrado 2. Il terreno oggetto d'espianto è consolidato, in sequenza, con vegetazione erbacea, arbustiva e poi arborea; è consentita, se idonea a riconsolidare il versante, la semina di colture destinate alla fauna selvatica.

3. Sono ammesse le forme di set aside coerenti con l'esigenza primaria di conservare il suolo.

4. Sono incoraggiate destinazioni colturali alternative quali: allevamenti bradi e semibradi di selvaggina, rimboschimenti con specie autoctone, colture a perdere destinate ad alimentare la fauna selvatica e, limitatamente alle aree di fondo valle, impianti legnosi a rapida crescita o colture a scopo energetico.