Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 63 Bacini idrici artificiali

1. In siti adatti ed in conformità alla normativa vigente è permesso realizzare bacini artificiali, con dighe in terra, per costituire riserve idriche ad uso potabile, irriguo e antincendio. I lavori sono progettati e diretti da un tecnico abilitato.