Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 64 Boschi

1. I boschi e le aree boscate così come definite dalla normativa vigente in materia, sono soggetti alla disciplina della Legge forestale della Toscana e del relativo regolamento d'attuazione.

2. È vietato ridurre la superficie forestale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai commi 3 e 4 dell'art. 60 di questo Capo.

3. Il governo a ceduo è attuato, con particolare cautela per i turni brevi, sulla base delle indicazioni del PMAA o di un piano di coltura o di assestamento forestale, preferibilmente, su non più della metà della superficie boscata aziendale, indirizzando l'altra metà, alla conversione all'alto fusto, con privilegio per le fustaie miste o comunque per le fustaie tendenti alla struttura naturale.

4. Negli interventi forestali si tende a rinaturalizzare i rimboschimenti, favorendo le specie autoctone.