Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 65 Aree destinate ad allevamenti intensivi

1. Gli allevamenti intensivi sono autorizzati dalle Autorità sanitarie ed amministrative competenti in materia e sono consentiti ad oltre mille metri dal perimetro urbano definito da questo RU, sulla base di un PAPMAA che definisca, tra l'altro e in particolare:

  1. a) le fonti d'approvvigionamento idrico, diverse dall'acquedotto pubblico;
  2. b) i sistemi di smaltimento dei rifiuti e dei liquami;
  3. c) le misure per evitare inquinamento dell'aria, del suolo, delle falde e dei corpi idrici;
  4. d) la provenienza e composizione dei mangimi, in modo da escludere con certezza l'uso di farine, proteine o qualsiasi altro ingrediente d'origine animale dall'alimentazione degli erbivori;
  5. e) gli spazi aperti per gli animali, in misura non inferiore a 50 mq/capo per i bovini e gli equini, 25 per suini, ovini e caprini, 2 per avicunicoli;
  6. f) le misure per il benessere degli animali.

2. Sono vietati gli allevamenti di animali esotici.