Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 66 Zone E - Aree agricole: definizioni e finalità

1. Il presente capo disciplina gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio rurale ed in particolare nelle Zone E.

2. Le zone E comprendono le parti di territorio comunale destinate all'agricoltura, alla silvicoltura, alla zootecnia, alla pastorizia, alla trasformazione dei prodotti di tali attività e ad altre funzioni connesse con l'attività agricola compatibili con la tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e dell'ambiente.

3. Le zone agricole, in ottemperanza all'art. 40 della Legge regionale 03.01.2005, n. 1, sono suddivise, in base alle funzioni agricole in:

  1. a) ZONE E1 - zone ad esclusiva funzione agricola;
  2. b) ZONE E2 - zone a prevalente funzione agricola;
  3. c) ZONE E3 - zone agricole di salvaguardia;
  4. d) ZONE E4 - zone per le attività estrattive.

4. Nelle zone agricole la costruzione di nuovi edifici, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, l'uso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente destinato allo sviluppo dell'attività agricola, delle attività connesse ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, rispettano gli indirizzi, le definizioni, le procedure e le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia ed all'art. 44 delle presenti norme.

5. Nelle zone E è consentita, nel rispetto della normativa in materia e curando l'inserimento paesaggistico ambientale, la realizzazione di nuovi invasi artificiali ed il recupero e ripristino delle cisterne o oltre strutture esistenti di accumulo (vasche, fontoni, etc) da utilizzare per l'irrigazione e per altri usi civili.

6. È vietato intralciare lo spegnimento di incendi; a tale scopo le recinzioni, per ubicazione, caratteristiche, accorgimenti tecnici o gestionali, devono permettere il tempestivo transito ai mezzi ed al personale di soccorso e l'agibilità dell'intero sistema viario esistente.