Norme tecniche di attuazione del RU


Art. 67 Zone E1 - Zone ad esclusiva funzione agricola

1. Le zone ad esclusiva funzione agricola, individuate nell'elaborato RU-P-01- RU-P-02, sono considerate risorse del territorio essenziali non riproducibili e pertanto sono soggette a particolare normativa per salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario.

2. Le zone ad esclusiva funzione agricola sono le parti del territorio comunale contenenti:

  1. a) suoli d'alta qualità agronomica e d'elevata fertilità, coltivati o non coltivati;
  2. b) sistemi aziendali agricoli orientati a produzioni d'elevato valore aggiunto;
  3. c) rimboschimenti fatti da Enti pubblici e riconsegnati ai privati con relativo piano di conservazione e coltura;
  4. d) coltivazioni in cui l'irrigazione è assistita da investimenti pubblici;
  5. e) laghi artificiali;
  6. f) testimonianze del paesaggio agrario di cui all'art. 43 della presente disciplina.

3. Nei laghi artificiali di cui al comma 2, lett. e) si può attingere acqua anche per uso potabile, per estinguere incendi e, in ogni caso, per usi di protezione civile.

4. Nelle aree ad esclusiva funzione agricola, ove non espressamente vietato, è consentita:

  1. a) L'installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale ai sensi dell'art. 70 co. 1, co. 3 lett.a e lett. b della L.R.65/2014;
  2. b) la nuova edificazione di residenze agricole, annessi agricoli ed edifici strumentali all'agricoltura in contiguità con i centri aziendali esistenti, previa approvazione del PAPMAA (art. 73 della L.R. 65/2014).
  3. c) La realizzazione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazine di Programma Azienale (art. 73 comma 5 della L.R: 65/2014 ed art. 5 del DPGR 63R/2016)
  4. d) la realizzazione di annessi agricoli per la conduzione di fondi e per l'agricoltura amatoriale;
  5. e) la realizzazione di strutture per piccoli allevamenti domestici di animali da cortile e per il ricovero degli animali domestici (art. 77.1);
  6. f) le strutture per l'esercizio dell'attività venatoria (art. 79);

5. Le strutture di cui al comma 4 sono realizzate con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, e dalle disposizioni contenute ai successivi art. 73, 74, 75,76,77,77.1, e 79

6. Per gli edifici allo stato di rudere è ammesso il ripristino delle parti crollate o demolite, previo accertamento dell'originaria consistenza e configurazione attraverso interventi di ricostruzione. Non è ammesso il recupero là dove esistono le sole fondazioni. Il recupero è subordinato alla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'intervento ivi comprese le opere pertinenziali e le sistemazioni esterne (giardino, accessi, parcheggi...).

7. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi consentiti dalla classe di appartenenza ovvero, per gli edifici non classificati/rilevati dall'art. 82 delle presenti norme.